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Giurisprudenza

In assenza di dichiarazione annuale, integra la fattispecie di omesso versamento IVA anche il controllo automatizzato

23 Settembre 2019

Avv. Mattia Miglio

Cassazione Penale, Sez. III, 31 maggio 2019, n.38475 – Pres. Andreazza, Rel. Corbo

Di cosa si parla in questo articolo

La presente sentenza offre interessanti spunti di riflessione ai fini dell’accertamento del reato di omesso versamento di cui all’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000.

Questi in breve i fatti sottoposti al vaglio della Suprema Corte: all’odierno imputato – in qualità di Legale Rappresentante di una Società a responsabilità limitata – veniva contestata la violazione dell’art. 10-ter per aver omesso il versamento I.V.A. per una somma superiore a 300.000 Euro in riferimento all’anno 2011.

Dopo la condanna in secondo grado, la difesa dell’imputato aveva proposto ricorso per cassazione deducendo, tra i vari motivi, che il fascicolo processuale – ai fini dell’individuazione del debito di imposta avente rilevanza penale – aveva omesso di acquisire la dichiarazione annuale dell’imputato, limitandosi invece ad acquisire la comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

Come si può leggere nelle motivazioni in diritto, la Cassazione respinge la censura, sancendo in definitiva come il controllo automatizzato sia sufficiente ad integrare il delitto di omesso versamento I.V.A.

Vediamo nel dettaglio l’iter logico adottato dalla Suprema Corte.

In prima battuta, la Cassazione precisa subito che “ai fini dell’accertamento del reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, la legge non richiede l’acquisizione della dichiarazione fiscale o di alcune prova legale. E’ sufficiente che il giudice raggiunga la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, in ordine alla sussistenza degli elementi necessari per l’integrazione della fattispecie” (cfr. p. 4).

Ciò premesso, nel caso che ci occupa, tale prova “è stata ritenuta raggiunta in considerazione degli esiti del controllo automatizzato, da parte dell’Agenzia delle Entrate, effettuati a norma dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972. Questa disposizione ha ad oggetto l’attività, da parte dell’amministrazione finanziaria, della “liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti” (comma 1)” (cfr. p. 4).

Prosegue poi: “In particolare, al comma 2, si prevede: “Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’amministrazione finanziaria prevede a: […] c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma” e, in defintiva, “è quindi fuori discussione che l’accertamento effettuato dall’Agenzia delle Entrate in ordine al mancato pagamento dell’IVA a norma dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 ha come indefettibile presupposto l’esame delle dichiarazioni del contribuente”. (ancora, p. 4).

 

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