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Giurisprudenza

L’assenza di sottoscrizione del contratto quadro da parte di entrambi i contraenti è causa insanabile di nullità

31 Agosto 2016

Avv. Federica Grasselli, Studio Legale Associato Grasselli – Boggiani, Dottoranda di Ricerca in “Diritto ed Impresa”, Università LUISS Guido Carli

Corte d’Appello di Bologna, 14 marzo 2016, n. 434

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La Corte ha ribadito, quale aspetto centrale, l’importanza della forma scritta del contratto quadro in sede di negoziazione di titoli (nello specifico obbligazioni Parmalat), in cui mancava la sottoscrizione della banca.

I giudici hanno affermato che l’assenza di sottoscrizione iniziale non è sanabile in alcun modo, nemmeno attraverso l’apposizione di firme su altri documenti di diverso significato, seppur in ipotesi accessori e prodromici al contratto in questione. Allo stesso modo, l’esecuzione del contratto quadro e successivi ordini non è idonea a sanare la nullità originaria, non potendosi procedere ad una qualsivoglia forma di accettazione tacita, o per facta concludentia, e/o ratifica e/o convalida di contratti ab origne nulli.

Parimenti, la produzione in giudizio della copia del contratto da parte della banca non è sufficiente a sanare o integrare il contratto affetto da mancata sottoscrizione.

Per effetto della originaria nullità del contratto quadro, tutti gli ordini successivi di acquisto sono pertanto da ritenersi invalidi.

La sentenza è conforme alla recente pronuncia dalla Corte di Cassazione (Cass., Prima Sez. Civ., n. 5919 del 24 marzo 2016),con cui i giudici di legittimità hanno affermato – rivendendo il proprio precedente orientamento espresso nella sentenza n. 4564/2012 – che quando la forma scritta sia prevista ad substantiam, essa è elemento costitutivo del contratto, poiché il documento sottoscritto deve essere l’estrinsecazione formale e diretta della volontà di concludere quel determinato contratto, avente una causa specifica, uno specifico oggetto e determinate pattuizioni.

I documenti prodotti in giudizio dalla banca non sono stati idonei a dimostrare l’inequivocabile volontà di concludere quel determinato contratto, trattandosi di documentazione predisposta e consegnata in esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto il cui perfezionamento si sarebbe voluto dimostrare, realizzando in tal modo meri “comportamenti concludenti”, che per definizione non sono idonei a concludere validamente un contratto formale.

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