La suprema corte statuisce che il contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato in vista di prossima apertura di procedura concorsuale non è nullo per illiceità della causa, frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti e neppure nell’ipotesi di rilevanza di bancarotta preferenziale.
Nel caso di specie la ricorrente aveva chiesto l’ammissione in via ipotecaria al passivo della contro ricorrente del proprio credito, sorto a seguito di stipulazione di contratto di mutuo edilizio concesso dalla ricorrente e garantito da ipoteca iscritta. Il fallimento aveva negato l’ammissione del credito al passivo e, comunque, in via ipotecaria, eccependo la nullità del contratto di mutuo perché stipulato al solo fine di precostituire una situazione di indebito vantaggio in favore della banca ricorrente e quindi perché la causa del contratto era illecita.
Il Tribunale di Terni dichiarava la nullità del contratto di mutuo e della iscrizione di ipoteca ex artt. 1418 e 1345 c.c. in quanto la stipulazione del contratto era avvenuta con il comune e illecito motivo di alterare la par condicio creditorum, la decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Roma che rilevava inoltre l’elusione di norme imperative.
La ricorrente impugna la decisione lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1343, 1344, 1345 e 1418 c.c.
I giudici di legittimità stabiliscono che in assenza di norma che vieti di porre in essere attività pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti e delle aspettative di questi non è di per sé illecito. Tale negozio non è pertanto nullo per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti. Ciò perchè il motivo illecito comune e determinante che comporta la nullità del contratto corrisponde ad una finalità contraria a norma imperativa, al’’ordine pubblico o al buon costume. Così decidendo la suprema corte ricorda che a tutela di chi risulti danneggiato da un negozio l’ordinamento prevede la sola sanzione dell’inefficacia (Cass. 31 ottobre 2014, n. 23158), mentre nel caso in cui l’intento delle parti fosse quello di danneggiare altri sussistono rimedi specifici correlati alla diversa tipologia di pregiudizio subito dal soggetto terzo (Cass. 4 ottobre 2010, n. 20576, SS. UU. 25 ottobre 1993). Occorre, in particolare, ricordare la giurisprudenza prevede che contratti di mutuo con le caratteristiche del caso di specie siano soggetti al rimedio della revocatoria fallimentare (Cass. 15 marzo 2016, n. 5087).
La suprema corte statuisce inoltre che l’eventuale rilevanza dell’ipotesi di bancarotta preferenziale volta ad accertare l’illiceità della causa non modifica la conclusione di cui sopra, in quanto la violazione di una norma imperativa, non comporta la nullità del contratto ma costituisce esclusivamente il presupposto per la revoca degli atti lesivi dellapar condicio creditorum.
Ed infatti l’inciso “salvo che la legge disponga diversamente”, art. 1418, comma 1, impone di accertare che non sussistano ulteriori disposizioni che, prevedendo rimedi diversi ed ulteriori, salvino la validità del negozio.