L’indicazione dei soci partecipanti e votanti nell’assemblea di una società per azioni è necessaria per ricostruire la genesi del processo deliberativo e accertare la validità delle determinazioni assunte. Di conseguenza, dicono i giudici della prima Sezione della Corte di Cassazione, la mancanza della relativa documentazione – che l’articolo 2375, primo comma, cod. civ. consente possa essere presente anche solo in allegato al verbale assembleare – giustifica l’annullamento della delibera.
La norma citata, più in particolare, appare diretta ad assicurare la concreta e immediata conoscenza di quanto avvenuto in sede di assemblea da parte del socio assente. Pertanto, in caso di sua violazione, non si sarebbe di fronte a una mera incompletezza o inesattezza del verbale – vizi che sono non idonei a giustificare l’annullamento della delibera ai sensi dell’art. 2477, quinto comma, n. 3 – ma a una vera e propria mancanza che impedisce l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della delibera stessa.
In particolare, con la riforma del diritto societario del 2003 e il novellato art. 2375 cod. civ., per la Cassazione si è superato il contrasto giurisprudenziale allora in essere, avallando la tesi secondo cui l’elenco nominativo dei partecipanti rappresenterebbe un elemento essenziale della verbalizzazione (cfr. Corte Cass. 20 giugno 2000, n. 8370 e Corte Cass. 17 luglio 2007, n. 15950).
Infine, con riferimento alle “caratteristiche” che il foglio dei partecipanti e votanti all’assemblea deve avere per essere validamente considerato quale allegato del verbale ai sensi dell’art. 2375 cod. civ. i giudici di legittimità precisano che esso deve essere «parte integrante» del verbale stesso, circostanza che si verifica solo nell’ipotesi in cui il foglio di presenze sia espressamente richiamato nella verbalizzazione, oppure, quantomeno, materialmente inserito o accluso al verbale stesso.