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Asset encumbrance, NPE e forbearance, AMM: aggiornate le norme tecniche di implementazione EBA

31 Luglio 2014
Di cosa si parla in questo articolo
EBA

L’EBA ha pubblicato la versione aggiornata del proprio set di norme tecniche di implementazione in materia di attività vincolate (asset encumbrance), tolleranze ed esposizioni deteriorate (non-performing exposures (NPE) e forbearance) e metriche per il controllo della liquidità (additional monitoring metrics (AMM)).

Il presente aggiornamento, presentato alla Commissione Europea e successivamente recepite contenute nel Regolamento (UE) n. 680/2014, rimuove le parti relative alle definizioni dei dati e delle regole di convalida finalizzate alle segnalazioni di vigilanza alle istituzioni.

Inoltre, le norme in materia di AMM subiscono modifiche minori, necessarie per garantire una corretta trasposizione nel formato di tassonomia DPM e coerenza con le principali disposizioni delle norme tecniche sulle segnalazioni di vigilanza. Una panoramica delle principali modifiche comprende:

  • definizione dei cambiamenti necessari per lo sviluppo del formato di tassonomia DPM;
  • cancellazione disposizioni incompatibili con le principali indicazioni delle norme tecniche;
  • specifiche supplementari necessarie alla segnalazione degli importi di transazione;
  • eliminazione delle incoerenze tra modelli ed istruzioni;
  • correzione dei riferimenti normativi ed introduzione dei chiarimenti generali.

Per motivi ditrasparenza, l’EBA ha anche pubblicato una versione parallela contenente le modifiche agli Allegati delle norme tecniche di implementazione sulle additional monitoring metrics per la liquidità bancaria. L’EBA ha inoltre sviluppato, ai sensi degli Articoli 99 (5) e 100 del Regolamento (UE) n. 575/2013, norme tecniche di implementazione che specificano come le segnalazioni di vigilanza in materia di beni ipotecatidebbano essere portate avanti da parte delle istituzioni bancarie; ai sensi degli Articoli 415 (3) (b) del Regolamento (UE) N. 575/2013, ulteriori linee metriche di monitoraggioed infine, ai sensi dell’Articolo 99 (5) del Regolamento (UE) N. 575/2013, esposizioni non – performing.

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