Le disposizioni in tema di assicurazione sulla vita si applicano anche al contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, inclusa la disposizione di cui all’art. 1927, comma 1, c.c., che prevede la corresponsione dell’indennizzo qualora l’assicurato si suicidi oltre due anni dopo la stipula del contratto, ma tale norma ha natura dispositiva e non cogente, con la conseguenza che la previsione, inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, secondo cui sono indennizzabili solo gli eventi dovuti a “causa fortuita, violenta ed esterna”, risulta idonea ad integrare quel patto espresso che, ai sensi dell’articolo 1927 c.c., esclude l’indennizzabilità dell’infortunio mortale dovuto a suicidio.
Massima Ufficiale