Fedele all’indirizzo inaugurato dalla pronuncia n. 21896 del 20 settembre 2017, la Corte di Cassazione afferma che nella procedura di risarcimento diretto promossa nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell’art. 149 cod. ass., il danneggiato deve convenire in giudizio anche il danneggiante-responsabile civile quale litisconsorte necessario.
La partecipazione al giudizio anche del responsabile del danno risulta, infatti, necessaria al fine di evitare che quest’ultimo “possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti” (art. 149, comma 3).
Inoltre, rileva la Suprema Corte, l’azione esperibile dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall’art. 144 cod. ass., il quale pone a carico del danneggiato che eserciti l’azione diretta per il risarcimento nei confronti dell’assicuratore del responsabile l’obbligo di convenire, altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del danno, identificato nel proprietario del mezzo (comma 3).
Quando, come nel caso di specie, la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non sia rilevata né dal giudice di primo grado né da quello di appello, deve ritenersi viziato l’intero processo.