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Giurisprudenza

L’assicurazione sulla vita a beneficio di terzi non «familiari» si presume atto di liberalità

21 Marzo 2016

Cassazione Civile, sez. III, 19 febbraio 2016, n. 3263

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Nell’assicurazione sulla vita, l’indicazione di un terzo come beneficiario di persona non legata al designante da un vincolo di mantenimento o di dipendenza economica, deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta. Ne consegue che ad essa è applicabile l’art. 775 c.c. e se, compiuta da incapace naturale, è annullabile a prescindere dal pregiudizio che quest’ultimo possa averne risentito.

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