Con ordinanza n. 24951 del 21 agosto 2023 la terza sezione civile della Corte di Cassazione (Pres. Frasca, Rel. Guizzi) ha affermato il seguente principio di diritto in materia di assicurazione sulla vita e designazione degli eredi legittimi come beneficiari.
Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi legittimi” come beneficiari comporta l’inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione ed ha, inoltre, come effetto che, a ciascuno di essi, spettino gli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius.
Tale principio segue l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza del 30 aprile 2021, n. 11421, la quale ha evidenziato come, ponendosi la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita alla stregua di atto inter vivos con effetti post mortem, la generica individuazione quali beneficiari degli eredi legittimi e/o testamentari ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente.
Il termine «eredi», infatti, viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettiva vocazione.
Quale che sia, quindi, il titolo della chiamata all’eredità, sia essa diretta o per rappresentazione, è la qualità di erede legittimo, senza ulteriori specificazioni, ciò che consente di fruire del beneficio contrattualmente previsto.
In simili casi, pertanto, la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contratto, sicché, come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura.