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Giurisprudenza

Assicurazione sulla vita e indennizzo a copertura del mutuo del de cuius

12 Luglio 2022

Cassazione Civile, Sez. III, 11 luglio 2022, n. 21683 – Pres. Spirito, Rel. Rossetti

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 21863 dell’11 luglio 2022, la terza sezione della Cassazione (Pres. Spirito, Rel. Rossetti) ha affrontato il tema della compatibilità delle disposizioni normative in materia di assicurazione per conto altrui con l’assicurazione sulla vita al fine di copertura del mutuo del de cuius.

In particolare, nel caso di specie:

  • la banca mutuante e la società assicuratrice stipularono un contratto di assicurazione sulla vita dei (futuri) mutuatari;
  • tale contratto prevedeva che il creditore del diritto all’indennizzo, nel caso di morte del mutuatario, fosse il contraente;
  • il de cuius, mutuatario, aveva “aderito” a tale contratto;
  • per effetto di tale adesione il de cuius è divenuto l’assicurato e titolare del diritto all’indennizzo, diritto trasferitosi mortis causa alla sorella ed erede.

Il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario era infatti preordinato a soddisfare non solo l’interesse della banca, ma due interessi convergenti: quello della banca a non perdere il proprio credito, e quello degli eredi del mutuatario a non accollarsi jure haereditario il debito del de cuius.

La sussistenza di questi due interessi convergenti è resa evidente da tre circostanze:

  • il pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore nelle mani della banca non poteva da questa essere impiegato quomodo libet o tesaurizzato, ma doveva essere destinato all’estinzione del debito residuo gravante sul mutuatario, ossia alla copertura del mutuo del de cuius
  • la banca di conseguenza non poteva cumulare l’indennizzo col credito residuo vantato verso il mutuatario;
  • l’assicuratore non aveva alcun diritto di surrogazione nei confronti degli eredi del mutuatario.

Né l’esistenza di interessi convergenti è incompatibile con l’assicurazione sulla vita.

Infatti, se è vero che l’assicurazione sulla vita prescinde dal requisito dell’interesse dell’assicurato (art. 1904 c.c.) e non è soggetta al principio indennitario (con la conseguenza che – teoricamente – il creditore che stipuli una polizza sulla vita del proprio debitore può legittimamente pretendere l’indennizzo dall’assicuratore e l’adempimento dagli eredi del debitore), non è men vero che l’assicurazione sulla vita è strumento duttile, che proprio a causa della sua esenzione dal principio indennitario può essere indirettamente utilizzato per gli scopi più disparati: di previdenza, di risparmio, di liberalità o di garanzia, come per l’appunto avvenuto nel caso di specie.

Le disposizioni dettate dall’art. 1891 c. c. in tema di assicurazione per conto altrui, continua la Cassazione, non sono incompatibili con l’assicurazione sulla vita, infatti:

  • l’assicurazione sulla vita per il caso di morte non impedisce di designare quale beneficiario lo stesso portatore di rischio: in tal caso l’indennizzo si devolverà mortis causa ai suoi eredi;
  • il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario il quale preveda che, in caso di morte di quest’ultimo, l’indennizzo sia dovuto alla banca mutuante, e nello stesso tempo che il versamento dell’indennizzo estingue il credito residuo della banca verso il mutuatario, senza diritto dell’assicurazione di surrogarsi alla banca, è un contratto il cui scopo è soddisfare due interessi convergenti: quello della banca al rimborso del mutuo, e quello del mutuatario (e dei suoi eredi) a non restare esposti all’azione esecutiva della banca. Ne consegue che gli eredi del mutuatario, in caso di inadempimento dell’assicuratore, sono legittimati a domandare la condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo nelle mani della banca.
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