Con Ordinanza n. 11101 del 27 aprile 2023, la Corte di Cassazione si è espressa sulla disciplina prevista in caso di premorienza del beneficiario di un’assicurazione sulla vita.
In particolare, l’ordinanza si riferisce alle regole che disciplinano la designazione degli eredi come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita. In particolare, viene chiarito che la designazione generica degli “eredi” come beneficiari comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione.
Tuttavia, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, la designazione generica degli “eredi” non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, ma spetta a ciascuno dei creditori una quota uguale dell’indennizzo assicurativo.
In caso di premorienza di uno dei beneficiari designati, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo, a meno che il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente.
L’attribuzione del diritto iure proprio al beneficiario per effetto della designazione giustifica l’applicabilità all’assicurazione sulla vita per il caso morte del secondo comma dell’art. 1412 c.c. e, di conseguenza, l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto rispetto allo stipulante opera, peraltro, iure hereditatis, e non iure proprio, e quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo.
Infine, la premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, comporta un subentro per “rappresentazione” in favore degli eredi del premorto in forza dell’art. 1412, secondo comma, c.c. e non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari.