Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c. c, un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto.
Nel caso di specie, la designazione, contenuta nella polizza assicurativa, prevedeva quali beneficiari gli eredi legittimi; tale modalità per individuare i beneficiari deve ritenersi di tipo contrattuale, restando dunque esclusa l’applicabilità delle norme sulla successione ereditaria stante la mancanza, nel testamento, di una revoca espressa, limitandosi ad indicare il soggetto chiamato all’eredità.