1) L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’articolo 10 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica in caso di controversia tra, da un lato, un professionista che ha acquisito un credito originariamente detenuto da una persona lesa nei confronti di un’impresa di assicurazione per la responsabilità civile e, dall’altro, quella stessa impresa di assicurazione della responsabilità civile, cosicché esso non osta a che la competenza giurisdizionale a conoscere della suddetta controversia sia fondata, eventualmente, sull’articolo 7, punto 2, o sull’articolo 7, punto 5, del regolamento.
2) L’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una società che esercita, in uno Stato membro, in forza di un contratto concluso con un’impresa di assicurazione stabilita in un altro Stato membro, in nome e per conto di quest’ultima, un’attività di liquidazione di danni nell’ambito dell’assicurazione per la responsabilità civile auto deve essere considerata una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra filiale ai sensi di tale disposizione, allorché tale società:
– si manifesta in modo duraturo verso l’esterno come un’estensione dell’impresa di assicurazioni e
– dispone di una direzione ed è materialmente attrezzata in modo da poter trattare con terzi, cosicché questi ultimi sono dispensati dal rivolgersi direttamente all’impresa di assicurazione.