La Corte Costituzionale, con sentenza n. 32 del 29 febbraio 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2952, secondo comma, del Codice civile, nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita (c.d. polizze vita), per i quali opera la prescrizione decennale.
La Consulta, pur premettendo che nella disciplina della prescrizione il legislatore gode di ampia discrezionalità, potendo stabilire la lunghezza dei termini di prescrizione, allo scopo di bilanciare gli interessi pubblici con quelli privati, ha affermato tuttavia che tale discrezionalità incontra un limite: la prescrizione deve rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza non può rendere inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso.
Tale limite, secondo la Consulta, risulta oltrepassato dalla disposizione censurata, ovvero l’art. 2953/2 C.c., in riferimento al termine di prescrizione previsto proprio per le polizze vita.
Secondo la Corte, infatti, nelle polizze vita è tutt’altro che remota l’eventualità che il titolare del diritto al pagamento delle somme dovute dall’assicuratore sia un terzo beneficiario e che egli sia ignaro di aver acquisito il diritto, non essendo a conoscenza della sua designazione.
Di conseguenza, la pretesa che un tale diritto sia esercitato in tempi molto brevi si risolve, dunque, in una eccessiva difficoltà, se non in una impossibilità di farlo valere.
In conclusione, secondo la Consulta, la norma censurata si pone in violazione del principio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., e, al tempo stesso, pregiudica diritti che derivano dal risparmio previdenziale, tutelato dall’art. 47 Cost.
La Corte ha dunque dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall’art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l’art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale”.