L’eventuale difetto di autorizzazione assembleare all’assunzione di partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata non può mai comportare l’inefficacia, o invalidità, della partecipazione che comunque (nonostante tale difetto, appunto) sia stata in concreto assunta. La norma dell’art. 2361, comma 2, cod. civ., infatti, attiene unicamente ai rapporti tra i soci e gli amministratori dell’ente, non anche ai rapporti tra quest’ultimo e i terzi.