Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale (Pres. Palazzo, Est. Natali), con ordinanza del 27 marzo 2025, resa in esito ad un reclamo ex art. 591-ter C.p.c. avverso gli atti del professionista delegato alle operazioni di vendita nel corso di un’esecuzione immobiliare, si è espresso in merito alla problematica pratico-operativa relativa alla mancata fruizione, durante l’asta telematica, del servizio di assistenza.
Nel caso di specie, la reclamante, pur essendo stata regolarmente ammessa alla gara ed invitata ad entrare nell’aula virtuale con l’invio delle credenziali di accesso, non avrebbe potuto partecipare alla gara predetta, per evidenti problemi tecnici addebitali al gestore dell’asta telematica: in particolare, al momento dell’asta non era attivo il servizio di assistenza, o, comunque, non lo è stato per l’intera durata della stessa.
Tale circostanza è stata ritenuta dal Collegio un vulnus insuperabile della regolarità della procedura che, proprio per la sua tecnicità e elevata specializzazione, non può svolgersi in difetto di una costante e specifica assistenza tecnica, da parte del gestore, idonea a monitorare e a governare eventuali disfunzioni del sistema.
L’assistenza tecnica non deve attualizzarsi necessariamente con concreti e specifici atti di ausilio per i partecipanti all’asta telematica, ma deve costituire l’oggetto di una facoltà di utilizzo, lasciata al partecipante alla gara e che lo stesso partecipante all’asta deve poter attivare, ogniqualvolta ve ne sia la necessità o l’opportunità per la problematiche tecniche, di qualunque natura, emerse in sede di partecipazione.
E per quanto si verta in materia esecutiva, non oggetto di una specifica competenza comunitaria, salvo che per aspetti specifici come la lotta al riciclaggio, per il Tribunale deve ritenersi che la soluzione prescelta sia in linea anche con quel principio di effettività rimediale – di fonte anche sovranazionale negli artt. 6 e 13 CEDU e 47 CDFUE – che deve ritenersi estendibile dal paino strettamente processuale, a quello dei poteri partecipativi e, in genere, delle facoltà endoprocedimentali.
Conseguentemente, il Tribunale ha sospeso l’aggiudicazione del bene in asta.