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Giurisprudenza

Le astreintes sono eseguibili nel nostro ordinamento, differenziandosi dai punitive damages

20 Aprile 2015

Cassazione Civile, Sez. I, 15 aprile 2015, n. 7613

Con sentenza del 15 aprile 2015 n. 7613 la Cassazione ha ritenuto non in contrasto con l’ordine pubblico italiano, e quindi eseguibile, l’ordinanza di un giudice belga avente ad oggetto una misura di “astreinte” con cui alla condanna di consegna veniva correlato l’obbligo di pagare una somma per ogni giorno della sua mancata esecuzione.

Nel farlo, la Corte evidenzia le differenze, ai fini della loro compatibilità con l’ordine pubblico italiano, tra le astreintes di diritto francese ed i danni punitivi di derivazione anglosassone (cd. punitive damages).

L’astreinte, infatti, non ripara il danno in favore di chi l’ha subito, ma minaccia un danno nei confronti di chi si comporterà nel modo indesiderato.

In tal senso, allorché la misura pecuniaria sia comminata in aggiunta non alla condanna risarcitoria, ma a quella a consegnare un bene determinato, l’astreinte si allontana dalla liquidazione del danno punitivo, presentando i caratteri di una tecnica di tutela di altro tipo, ossia d’induzione all’adempimento mediante una pressione (indiretta nel senso che non ricorre agli organi dello Stato, ma diretta per il fine perseguito) a tenere il comportamento dovuto.

L’astreinte tutela quindi il diritto del creditore alla prestazione principale accertata con provvedimento giudiziale, mirando ad assicurare il rispetto di fondamentali e condivisi principi, quali il giusto processo civile, inteso come attuazione in tempi ragionevoli e con effettività delle situazioni di vantaggio, ed il diritto alla libera iniziativa economica.


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