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ATAD: la nuova circolare AE sui disallineamenti da ibridi

27 Gennaio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare n. 2 del 26 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito Chiarimenti in tema di disallineamenti da ibridi ai sensi del decreto legislativo del 29 novembre 2018, n. 142 (recepimento della Direttiva “Atad”).

La circolare fa luce sulla disciplina prevista dagli articoli da 6 a 11 del D.Lgs. n. 142/2018 (Decreto di recepimento della Direttiva Atad come modificata dalla Direttiva Ue n. 2017/952), dando indicazioni sull’attuazione delle norme che prevedono forme di reazione ai disallineamenti da ibridi. Tra gli ulteriori aspetti trattati, anche la duplicazione (“double dip” o “foreign tax credit generator”) del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e il coordinamento delle disposizioni che mirano a eliminare gli effetti derivanti dai disallineamenti da ibridi.

La circolare si sofferma sulle norme di reazione, che variano a seconda del ruolo ricoperto dal soggetto passivo nell’ambito dell’operazione posta in essere e dell’effetto o disallineamento che si genera e si suddividono in due categorie: quelle che agiscono sulla “causa ibrida” e quelle che neutralizzano gli “effetti ibridi”. I presupposti necessari all’attivazione delle norme di reazione che agiscono sugli effetti ibridi sono tre: la presenza di un disallineamento, ossia un effetto di doppia deduzione o di deduzione senza inclusione; la presenza di una causa ibrida, secondo le fattispecie tipiche previste dal Decreto Atad, e l’elemento soggettivo. Il documento di prassi affronta diverse casistiche fornendo schemi ed esempi pratici.

La circolare tratta, inoltre, il tema della duplicazione (“double dip” o “foreign tax credit generator”) del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero come rimedio contro la doppia imposizione giuridica e fornisce chiarimenti sul coordinamento delle disposizioni che mirano a eliminare gli effetti derivanti da disallineamenti da ibridi. Su questo fronte, è prevista una gerarchia nell’applicazione delle reazioni primaria e secondaria volta ad evitare fenomeni di doppia imposizione: in particolare, il compito di rimuovere gli effetti spetta in primo luogo alla giurisdizione chiamata ad applicare la reazione primaria. Solo in assenza di tale previsione emergeranno i presupposti per l’applicazione della reazione secondaria da parte dell’altra giurisdizione.

Infine, viene chiarito che le disposizioni anti ibridi hanno natura di “norme di sistema” e non di “norme antiabuso” e, pertanto, non possono essere oggetto di disapplicazione a seguito di interpello disapplicativo.

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