Con Nota n. 20 del 16 dicembre 2021 Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell’EBA in materia di attenuazione del rischio di credito per gli enti che applicano il metodo basato sui rating interni (IRB) con stime interne della perdita in caso di default (LGD) (EBA/GL/2020/05).
Gli Orientamenti dell’EBA assumono quindi il valore di Orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza.
Gli Orientamenti si applicano in relazione al metodo IRB di cui alla Parte Tre, Titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e in particolare agli enti autorizzati a utilizzare stime interne della perdita in caso di default (LGD) ai sensi dell’articolo 143 di tale regolamento.
Gli Orientamenti chiariscono alcuni aspetti generali delle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito; inoltre specificano i requisiti di ammissibilità e le modalità per riconoscere gli effetti di alcune garanzie reali e delle garanzie personali nel calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito per gli intermediari autorizzati all’utilizzo delle stime interne della LGD.
Gli Orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 alle banche meno significative e alle SIM di classe 1 minus, come definite all’articolo 1, comma 2, del Regolamento (UE) 2033/2019 (IFR), o per le quali la Banca d’Italia abbia esercitato i poteri di cui all’articolo 5 della Direttiva (UE) 2034/2019 (IFD).