Con Risoluzione n. 53/E del 20 maggio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l’obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo nel caso di pagamenti rinviati ad un momento successivo rispetto al perfezionamento degli atti di cessione immobiliare di cui all’articolo 35, comma 22, del DL 4 luglio 2006, n. 223.
Tale norma prevede l’obbligo per le parti di rendere, all’atto della cessione dell’immobile, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.
A riguardo, è stato chiesto all’Agenzia di chiarire se l’obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento possa ritenersi assolto anche nel caso in cui siano oggetto della dichiarazione sostitutiva solo i pagamenti effettuati in data antecedente o contestuale al rogito, tenuto conto che per i pagamenti che avverranno successivamente le parti non sono nelle condizioni di indicare, in sede di stipula dell’atto, i relativi estremi di pagamento.
In risposta a tale quesito, l’Agenzia ha chiarito che, in relazione ai pagamenti rinviati ad un momento successivo rispetto al perfezionamento degli atti di cessione di diritti immobiliari, l’obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo possa essere assolto fornendo in atto gli elementi utili alla identificazione, in termini di tempi, importi ed eventuali modalità di versamento, di quanto dovuto a saldo.