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Atti “ricognitivi”: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle corrette modalità di tassazione

15 Gennaio 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risoluzione n. 7/E del 14 gennaio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito la propria consulenza giuridica sulla corretta interpretazione dell’art. 19 del DPR n. 131 del 1986 (TUR), con particolare riguardo alle modalità di tassazione dei cosiddetti atti “ricognitivi”, attraverso cui si porta l’amministrazione finanziaria a conoscenza di determinati eventi che danno luogo alla liquidazione di un’imposta ulteriore rispetto a quella corrisposta al momento della registrazione.

Sul punto si ricorda come il citato articolo 19 del TUR preveda una particolare procedura volta a disciplinare le ipotesi in cui successivamente alla registrazione di un atto si verificano eventi che richiedono una nuova liquidazione dell’imposta rispetto a quella già corrisposta. Tali ipotesi riguardano l’avveramento della condizione sospensiva, l’esecuzione dell’atto prima dell’avveramento della stessa o il verificarsi di eventi idonei a modificare gli effetti giuridici che impongono una “ulteriore liquidazione di imposta”. Tali eventi devono essere denunciati, dalle parti contraenti o i loro aventi causa o da coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all’Ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono entro venti giorni dal loro verificarsi.

Nella prassi accade che alcuni notai presentino degli atti (appunto “ricognitivi”) per la registrazione agli Uffici territorialmente competenti in luogo delle denunce di cui all’articolo 19 TUR.

Con la presente Risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la presentazione dell’ “atto ricognitivo” per la registrazione può costituire una forma alternativa di adempimento dell’obbligo di denuncia previsto dall’articolo 19 del TUR tutte le volte in cui lo stesso, al pari della denuncia, sia in grado di garantire l’interesse dell’Erario al corretto esercizio del potere impositivo permettendo una tassazione adeguata al verificarsi della condizione sospensiva o di fatti ulteriori.

Pertanto, l’atto ricognitivo assolverà anche all’obbligo di denuncia, sostituendosi alla stessa, quando dallo stesso risulti esplicitamente il suo collegamento al primo atto e siano rispettate le condizioni e i termini previsti dal citato articolo 19.

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