Il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di revocare gradualmente le misure temporanee introdotte ad aprile del 2020 in risposta all’emergenza pandemica e finalizzate ad espandere il valore delle attività conferibili a garanzia delle operazioni di politica monetaria.
Le misure saranno revocate in tre fasi:
L’8 luglio 2022 la riduzione applicata agli scarti di garanzia di tutte le attività idonee passerà dal 20 al 10 per cento. Inoltre:
- a) cesserà il congelamento dell’idoneità dei titoli alla data del 7 aprile 2020 nel caso di declassamenti di rating fino al livello BB (BB+ per gli ABS);
- b) tornerà al 2,5 per cento (dal 10 per cento) il limite massimo di concentrazione previsto per le obbligazioni bancarie non garantite presenti nei pool di garanzie di ciascuna controparte, qualora siano emesse da un ente creditizio o da altri soggetti con cui tale ente abbia stretti legami;
- c) terminerà la possibilità per le banche di utilizzare il proprio sistema di valutazione della qualità creditizia (IRB) approvato dalla sola Autorità di Vigilanza ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali e non anche dall’Eurosistema per finalità di politica monetaria;
- d) sarà ripristinata la frequenza mensile (da trimestrale) di invio dei dati di dettaglio sui singoli prestiti inseriti nei portafogli (loan level data).
Da giugno del 2023, in corrispondenza con la revisione periodica del quadro di controllo del rischio dell’Eurosistema, verrà meno la riduzione del residuo 10 per cento degli scarti di garanzia applicati a tutte le attività idonee.
A marzo del 2024 saranno riconsiderate le rimanenti misure pandemiche. Entro tale data sarà anche completato un riesame complessivo degli schemi nazionali relativi ai prestiti bancari aggiuntivi (Additional Credit Claims, ACC), inclusi quelli adottati in risposta alla crisi pandemica, con l’obiettivo di assicurare nel tempo un’adeguata disponibilità di garanzie per le controparti nelle operazioni di politica monetaria.
Il Consiglio direttivo ha inoltre deciso di consentire alle BCN di continuare ad accettare in garanzia i titoli di Stato greci che rispettano i criteri di idoneità ma che non soddisfano i requisiti minimi di qualità creditizia, almeno fino a quando tali titoli saranno acquistati nella fase di reinvestimento del Programma di acquisto per l’emergenza pandemica (PEPP).