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Giurisprudenza

L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario

20 Marzo 2019

Cassazione Civile, Sez. I, 13 marzo 2019, n. 7198 – Pres. Giancola, Rel. Campese

Di cosa si parla in questo articolo

1) Nell’indagine volta ad individuare la natura dell’arbitrato, oltre che dell’intero contesto della scrittura compromissoria, deve tenersi conto, quale criterio sussidiario di valutazione, della condotta complessiva tenuta delle parti anche nello stesso corso del procedimento arbitrale e successivamente alla pronuncia del lodo, ad essa attribuendo il rilievo consentito dall’art. 1362 cod. civ. che, come è noto, consente di utilizzare il comportamento complessivo delle parti in via sussidiaria, ove i risultati dell’interpretazione letterale e logico – sistematica non siano appaganti.

2) La differenza tra arbitrato rituale e irrituale va ravvisata nel fatto che, nell’arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ., con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre, nell’arbitrato irrituale, esse intendono affidare all’arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri 8 Corte di Cassazione – copia non ufficiale come espressione della loro volontà.

3) Se è vero che il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all’osservanza delle regole del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo nel conferimento dell’incarico arbitrale, è parimenti innegabile che lo stesso deve, comunque, essere condotto nel rispetto delle norme di ordine pubblico, che fissano i principi cardine del processo, di rango, tra i quali certamente rientra, oltre quello del contraddittorio, il rispetto della terzietà del giudice, atteso che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25, e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario.

 

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