Il servizio di consulenza in materia di investimenti fornito senza che sia ravvisabile alcun intervento/partecipazione del consulente/prestatore del servizio nella conclusione del contratto tra il cliente/potenziale investitore e la parte che promuove/emette i titoli non è inquadrabile come attività di negoziazione/intermediazione esente da IVA ai sensi dell’art. 135, paragrafo 1, lett. f), della Direttiva IVA 2006/112/CE.
Ai fini dell’esenzione IVA, l’attività di negoziazione deve essere condotta mediante l’intervento/partecipazione del prestatore di tale servizio nella conclusione del contratto tra il cliente ed il potenziale investitore, e il servizio di negoziazione deve essere fornito direttamente ai clienti in posizione di assoluta indipendenza e imparzialità, ossia l’intermediario non deve distribuire strumenti finanziari propri e non percepire incentivi o retrocessione da parte di terzi.