Il 12 maggio 2016 si è concluso il periodo transitorio disciplinato dall’art. 10 del D.lgs. n. 141/2010 con la conseguente cessazione della tenuta, da parte della Banca d’Italia, degli Elenchi generale e speciale degli Intermediari finanziari, di cui agli articoli rispettivamente 106 e 107 del TUB nella versione antecedente alla riforma introdotta dal citato Decreto (di seguito, TUB ante riforma).
Da tale data, possono continuare a esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, delle forme e nelle modalità stabilite dal TUB e dalle relative norme di attuazione [1], soltanto gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB (rispettivamente l’11 ottobre 2015 e il 12 febbraio 2016 per gli intermediari ex artt. 107 e 106 TUB), hanno già ottenuto la suddetta autorizzazione o hanno un procedimento amministrativo avviato e non ancora concluso.
Vista la complessità del quadro normativo sopra descritto e l’incremento negli ultimi anni delle domande di garanzia a causa del perdurare della crisi economica, la Banca d’Italia ha fornito a imprese, privati ed enti della pubblica amministrazione appositi chiarimenti in merito ai soggetti che, attualmente, possono ancora rilasciare garanzie.
In particolare, la Banca d’Italia rammenta che l’emissione di garanzie finanziarie nei confronti del pubblico è consentita, oltre che alle compagnie di assicurazioni e alle banche, anche agli intermediari precedentemente iscritti nell’Elenco speciale ex art. 107 TUB ante riforma (di seguito, vecchi intermediari 107) – di cui fanno parte anche i c.d. “Confidi ex 107”– attualmente in pendenza del procedimento amministrativo per l’iscrizione all’Albo unico e ai nuovi intermediari ex art. 106 TUB che hanno già ottenuto l’iscrizione al suddetto Albo (di seguito, nuove finanziarie 106).
Accanto a tali intermediari vi sono, poi, gli intermediari precedentemente iscritti nell’Elenco generale di cui all’art. 106 TUB ante riforma (vecchie finanziarie 106), che possono rilasciare garanzie solo in casi determinati e solo se in possesso di una specifica attestazione rilasciata dalla Banca d’Italia, e i Confidi attualmente ancora registrati in una sezione del vecchio Elenco generale di cui all’art. 155, comma 4 del TUB ante riforma, destinati a essere iscritti nel nuovo elenco ex art. 112 del TUB (di seguito, Confidi minori). I Confidi minori, a differenza dei Confidi ex 107, possono prestare solo garanzie collettive dei fidi a PMI associate per consentire l’accesso al credito di banche e altri intermediari finanziari.
Tenuto conto di quanto sopra, le garanzie fornite da soggetti diversi da banche e compagnie di assicurazione sono ammesse secondo quanto di seguito specificato:
- gli enti statali, territoriali o in generale di un settore della pubblica amministrazione, possono beneficiarie delle sole garanzie rilasciate da vecchi intermediari 107 in pendenza di autorizzazione (compresi i Confidi ex 107) o dalle nuove finanziarie 106;
- le imprese che partecipano a gare d’appalto o che devono presentare garanzie allo Stato o altro ente della P.A., possono beneficiare delle garanzie rilasciate da vecchi intermediari 107 in pendenza di autorizzazione o dalle nuove finanziarie 106; non sono, quindi, ammesse le garanzie rilasciate da vecchie finanziarie 106 o da Confidi minori;
- le imprese o privati possono, infine, sottoscrivere garanzie rilasciate da vecchi intermediari 107 in pendenza di autorizzazione, dalle nuove finanziarie 106 e dalle vecchie finanziarie 106 in possesso della necessaria abilitazione e in pendenza di un procedimento di iscrizione al nuovo Albo [2]; le garanzie rilasciate da Confidi minori potranno essere utilizzate solo da imprese ad essi associate e solo su finanziamenti concessi da banche e altri intermediari.
[1] Cfr. Decreto MEF del 2 aprile 2015, n. 53, “Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130”; Circolare della Banca d’Italia del 3 aprile 2015, n. 288, recante Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari.
[2] Sul punto, la Banca d’Italia ha precisato come, attualmente, nessuna vecchia finanziaria 106 disponga di tale autorizzazione.