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Giurisprudenza

Attività di servicing e riserva ex art. 106 TUB

3 Gennaio 2024

Veronica Zerba, Dottoranda di ricerca in Studi giuridici comparati ed europei, Università di Trento

Tribunale di Termini Imerese, 10 novembre 2023 – GU Debernardi

Di cosa si parla in questo articolo

Con la decisione del 10 novembre 2023, il giudice dell’esecuzione di Termini Imerese affronta il tema della legittimazione attiva a promuovere un’azione esecutiva da parte di una società di servicing, mandataria di una società veicolo di un’operazione di cartolarizzazione e non iscritta all’albo di cui all’art. 106 TUB. L’accertamento della mancanza di legittimazione della società esecutante, eccepita dall’esecutata in sede di opposizione a precetto (in particolare nell’istanza di sospensione ex art 624, 1 comma c.p.c)., avrebbe costituito «grave motivo» tale da giustificare la sospensione.

Il giudice risolve la questione individuando il perimetro applicativo (minimo) della riserva ex art. 106 TUB, nei suoi rapporti con l’art. 115 TULPS, che prescrive la licenza del questore per «le attività di recupero stragiudiziale di crediti per conto di terzi». In particolare, il giudice ritiene che l’esercizio esclusivo dell’attività di servicing da parte della società implica l’obbligo di iscrizione nell’albo di cui all’art. 106; mentre, che una diversa organizzazione, basata sulla suddivisione dell’attività un master servicer e uno special servicer, potrebbe giustificare la sottoposizione della riserva solo al primo, a condizione di affidare al secondo la mera riscossione di crediti.

Il servicing consiste nell’attività di riscossione dei crediti che, nelle operazioni di cartolarizzazione, possono essere delegate dalla Società Veicolo a un soggetto terzo. Si tratta di operazioni che consentono l’acquisto in massa di crediti pecuniari deteriorati in capo al medesimo soggetto, finanziate mediante l’emissione di titoli in cui i crediti deteriorati siano stati incorporati. Questi, una volta recuperati, garantiscono il pagamento degli interessi dei titoli e del capitale a scadenza.

Secondo il giudice, la detta attività è, in linea di principio, da stimarsi ricompresa nella riserva di cui all’art. 106 TUB posto che, ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. c) e comma 6 della l. n. 130/1999, i servizi di riscossione dei crediti e dei servizi di cassa a pagamento «possono essere svolti solo da banche o intermediari iscritti … nell’albo» ex art. 106 TUB. Tuttavia, la Banca d’Italia, con comunicazione datata 11.11.2021, ha dato conto dell’esistenza di prassi operative per cui i terzi incaricati dalla Società Veicolo della riscossione dei crediti, distinguono tra un master servicer, a cui siano attribuiti i «compiti di garanzia» e uno special servicer, incaricato del «recupero» dei crediti. In questo modello organizzativo, poiché solo i primi compiti sarebbero «non delegabili», ai sensi della l.n.130/1999, solo il master servicer si iscrive all’albo ex art 106 T.U.B., mentre lo special servicer si dota solo della licenza richiesta dall’art 115 TULPS per lo svolgimento della propria attività.

In tale senso, sottolinea il giudice, «paiono delinearsi due distinte ipotesi». Nella prima l’esercizio dell’attività di servicing rimane accentrato in capo alla medesima società, necessariamente iscritto all’Albo di cui all’art 106 T.U.B.; mentre nella seconda, l’attività è suddivisa tra due soggetti, e solo quello che mantiene un ruolo di garante si iscriverebbe al medesimo albo. Ne deriva, che per non rientrare nell’ambito di applicazione minimo della riserva, la società di servicing dovrebbe «quantomeno» provare che sia stata adottata tale prassi organizzativa.

Tuttavia, nel caso concreto oggetto di decisione, non c’è traccia di tale prova, e il giudice, ritenendo soddisfatto il requisito del grave motivo, sospende l’esecuzione.

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