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Giurisprudenza

L’atto di scissione è revocabile sia ex art. 2901 c.c. sia ex artt. 64 e 67 L. fall.

24 Ottobre 2016

Alessia Benevelli

Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, 16 agosto 2016 – G.U. M. Vannucci

Di cosa si parla in questo articolo

Alla luce del chiaro contenuto precettivo recato dal primo comma dell’art. 2506 cc (contenuto sostanzialmente non dissimile da quello dell’art. 2504 septies cc, nel testo anteriore alla riforma del diritto delle società del 2003), la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società (nel caso di specie, di nuova costituzione) contro l’assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l’acquisizione da parte della società beneficiaria di valori prima non esistenti nel suo patrimonio. E ciò per effetto della manifestazione di volontà unilaterale della società scissa contenuta nell’atto di scissione (in questo senso Cass. 13 aprile 2012, n. 5874, con riferimento alla disciplina legale in vigore prima della riforma).

L’operazione straordinaria in questione, certamente di natura organizzativa, ha dunque quale effetto normale quello del mutamento della titolarità soggettiva di una parte del patrimonio della società che l’operazione ha deciso: l’atto di scissione è, sotto questo profilo, atto dispositivo.

Ed è quindi revocabile, ricorrendone i presupposti, sia ex art. 2901 cc, sia ex artt. 64 e 67 L. fall.

Alla declaratoria giudiziale di inefficacia (che è di mero accertamento) non è di ostacolo il divieto, ex art. 2504 quater cc, di pronunciare l’invalidità dell’atto di scissione. Invero, la dichiarazione di inefficacia dell’atto dispositivo consistito nell’assegnazione alla società beneficiaria di parte del patrimonio della società scissa non interferisce sulla validità dell’atto di scissione, bensì, in considerazione della natura relativa dei suoi effetti, consente ai creditori della società scissa ovvero al curatore del fallimento della società scissa, di recuperare all’attivo del fallimento i beni che dal patrimonio della scissa sono usciti (in caso di pronuncia ex art. 64 o 67 L. fall.), oppure, ottenuta declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cc, di esercitare sui beni stessi, appartenenti alla società beneficiaria, azione esecutiva ex art. 2902 cc[1].

 


[1] Nello stesso ordine di idee, del resto, la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell’affermare il principio della non interferenza sulla validità dell’atto costitutivo di società di capitali dell’azione revocatoria ordinaria avente per oggetto il conferimento di beni in tale società da parte di una delle parti del contratto sociale: in questo senso sfr Cass. 2817/1995, Cass. 1804/2000, Cass. 23891/2013).

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