Con l’ordinanza in esame, la Cassazione esprime il principio per cui oggetto di azione revocatoria può essere l’atto istitutivo del trust.
In particolare nel caso in cui all’istituzione del trust abbia fatto poi seguito l’effettiva intestazione del bene conferito al trustee – secondo quanto accaduto nella fattispecie concretamente in esame -, la domanda di revocatoria, che ad oggetto assume l’atto istitutivo, appare comunque idonea a produrre l’esito di inefficacia (dell’atto dispositivo) a cui propriamente tende la predetta azione (ove la dichiarazione di inefficacia potesse essere emessa anche in assenza dell’effettiva esistenza di un atto dispositivo).
Per contro, si fuoriuscirebbe senz’altro dalla funzione di conservazione patrimoniale che risulta specificamente connotare, nel sistema del codice civile poi ripreso dalla normativa fallimentare, lo strumento dell’azione revocatoria.