Un rapporto pubblicato da IOSCO indica che l’attuazione dei principi fondamentali IOSCO riguardanti le autorità di vigilanza è elevata nella maggior parte dei paesi partecipanti.
Il rapporto sul monitoraggio dell’attuazione degli standard IOSCO sui principi da 1 a 5 si basa su una revisione di 55 paesi membri della IOSCO, sia di mercati emergenti che avanzati (ISIM Review).
I principi da 1 a 5 stabiliscono le caratteristiche auspicabili di un’autorità di vigilanza, sottolineando l’indipendenza e la responsabilità dell’autorità di vigilanza, nonché la necessità che essa disponga di poteri e risorse adeguati.
Questi principi sono parte integrante dei 38 Obiettivi e Principi della regolamentazione dei valori mobiliari della IOSCO.
Jean Paul Servais, presidente del consiglio di amministrazione della IOSCO e presidente della FSMA belga, ha dichiarato: “Le autorità di vigilanza devono disporre di livelli sufficienti di indipendenza, responsabilità, poteri e risorse adeguate per conseguire gli obiettivi fondamentali di protezione degli investitori, garantire mercati equi ed efficienti e affrontare i rischi sistemici. Sono quindi lieto di confermare che i principi fondamentali della IOSCO per il buon funzionamento delle autorità di vigilanza sono ben attuati nella maggior parte dei paesi membri. Per rafforzare ulteriormente la capacità delle autorità di vigilanza di svolgere efficacemente il loro ruolo, la IOSCO continuerà a supportare suoi membri nell’attuazione dei principi”.
L’ISIM Review ha rilevato diversi approcci per l’attuazione di questi principi e nel rapporto sono state identificate alcune buone pratiche.
Allo stesso tempo, sono state osservate alcune lacune nell’attuazione, in particolare nelle giurisdizioni dei mercati emergenti.
Tali lacune riguardano:
- l’indipendenza operativa;
- la mancanza di una fonte di finanziamento stabile e continua;
- la mancanza di un’adeguata protezione legale o di risorse umane adeguate per svolgere i compiti previsti.
Le lacune riguardano anche la mancanza di indicazioni chiare per la disclosure dei conflitti di interesse o per gli standard di equità procedurale e di riservatezza.