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Attuazione IAS 12: l’ESMA sull’introduzione di un’eccezione temporanea

28 Febbraio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

L’ESMA concorda con lo IASB sul fatto che le imprese hanno bisogno di tempo sufficiente per determinare come applicare i principi e i requisiti dello IAS 12 per la contabilizzazione delle imposte differite relative alle imposte complementari derivanti dall’attuazione delle norme del secondo pilastro dell’OCSE in diverse giurisdizioni.

L’ESMA accoglie pertanto con favore l’iniziativa di introdurre un’eccezione temporanea alla contabilizzazione delle imposte differite derivanti dall’attuazione delle norme del secondo pilastro.

L’ESMA sostiene la proposta di rendere l’eccezione temporanea obbligatoria, anziché facoltativa, in quanto ciò migliorerà la comparabilità delle informazioni tra le entità.

L’ESMA osserva che il Consiglio non ha specificato per quanto tempo si applicherà l’eccezione temporanea.

Sebbene l’ESMA concordi sul fatto che attualmente è difficile valutare quanto tempo sarà necessario per ulteriori lavori per determinare come le entità dovrebbero applicare i principi e i requisiti dello IAS 12 per contabilizzare le imposte differite secondo le regole del modello del Secondo Pilastro, l’ESMA ritiene che l’eccezione proposta costituisca un allontanamento dai principi fondamentali dello IAS 12.

Pertanto, l’ESMA incoraggia vivamente il Consiglio a rendere obbligatoria l’eccezione temporanea piuttosto che facoltativa, in quanto ciò migliorerà la comparabilità delle informazioni tra le entità.

Pertanto, l’ESMA incoraggia vivamente lo IASB a monitorare attentamente e ad analizzare gli sviluppi futuri relativi all’attuazione delle regole del modello del Secondo Pilastro nelle diverse giurisdizioni e a sostituire l’esenzione temporanea con una soluzione sostenibile non appena possibile.

L’ESMA incoraggia inoltre lo IASB a confrontarsi con le parti interessate sulle azioni necessarie per sostenere l’applicazione coerente dello IAS 12, anche fornendo le necessarie linee guida o esempi illustrativi nell’ambito delle future attività di definizione dei principi.

L’ESMA sostiene inoltre i requisiti di informativa mirata, nonché la data di entrata in vigore e le disposizioni transitorie proposte dal Consiglio.

In particolare, l’ESMA concorda con il requisito di cui al paragrafo 88C(b) dell’ED di indicare le giurisdizioni in cui l’aliquota fiscale effettiva media dell’entità, calcolata in base ai requisiti dello IAS 12, è inferiore al 15%, gli oneri fiscali e l’utile contabile per tali giurisdizioni in aggregato e la conseguente aliquota fiscale effettiva media ponderata.

Sebbene i requisiti specifici relativi al calcolo dell’aliquota fiscale effettiva inclusi nelle regole del modello del Secondo Pilastro differiscano da quelli dello IAS 12, l’ESMA ritiene che le informazioni proposte forniranno indicazioni utili sulla potenziale esposizione di un’entità alle imposte complementari.

L’ESMA concorda inoltre con l’indicazione separata degli oneri fiscali correnti relativi alle imposte sul reddito del secondo pilastro, in quanto consentirebbe agli utilizzatori di comprendere l’entità di tali imposte.

Tenendo conto del fatto che si prevede che alcune giurisdizioni emanino leggi fiscali per implementare le regole del modello del Secondo Pilastro nella prima metà del 2023, l’ESMA, come l’EFRAG, sottolinea l’importanza dei tempi di pubblicazione della modifica allo IAS 12.

Infine, l’ESMA ritiene che la convergenza tra IFRS e US GAAP in quest’area sia di grande importanza e incoraggia lo IASB a coordinare con il FASB il suo lavoro futuro relativo all’impatto delle regole del modello del secondo pilastro sull’informativa finanziaria.

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