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Approfondimenti

Attuazione IDD: ultime novità in materia di distribuzione assicurativa

9 Febbraio 2021

David Maria Marino e Valentina Grande, DLA Piper

Di cosa si parla in questo articolo
IDD

Il quadro normativo nazionale in materia di distribuzione assicurativa è stato ancora una volta modificato a seguito dall’approvazione di un nuovo provvedimento che entra in vigore oggi, 9 febbraio 2021.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2021 è stato pubblicato il d. lgs. 30 dicembre 2020, n. 187, recante disposizioni integrative e correttive al d. lgs. 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della Direttiva 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa (cd. “IDD”).

Nello schema del provvedimento che ha preceduto l’emanazione del d.lgs. 187 si legge che le modifiche in esame sono volte principalmente ad “assicurare una maggiore aderenza [del Codice delle Assicurazioni] alla direttiva IDD e una maggiore chiarezza dell’articolato…”.

Come è noto, la IDD, adottata nel dicembre 2015 ed entrata in vigore nell’Unione Europea in data 1 ottobre 2018, è stata recepita in Italia con d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68 introducendo modifiche al Codice delle Assicurazioni ed al Testo Unico della Finanza. Sono seguiti i regolamenti IVASS nn. 39/2018, 40/2018, 41/2018 ai quali si sono aggiunti, da ultimo, anche il regolamento n. 45/2020 e il provvedimento n. 97/2020 in materia di governo societario, distribuzione e informativa dei prodotti assicurativi.

Ricordiamo che l’obiettivo della IDD (come quello delle precedenti direttive in materia) è quello di prevedere  una serie di norme condivise e applicate in ogni stato dell’Unione in modo possibilmente uniforme.

La IDD ha introdotto sistemi semplificati di gestione dei registri e di vigilanza sulle imprese e sugli intermediari rafforzando nel contempo il livello di tutela del consumatore e consolidando nell’ordinamento europeo principi e regole in parte già presenti nella regolamentazione italiana. In particolare, il nuovo quadro normativo introdotto dalla IDD:

  • ha reso più stringenti le regole di comportamento in capo ai soggetti che vendono o promuovono un prodotto assicurativo;
  • ha semplificato e standardizzato le informazioni da fornire agli assicurandi;
  • ha potenziato il sistema sanzionatorio prevedendo meccanismi più celeri di applicazione delle sanzioni.

Passiamo ora in rassegna le principali modifiche da ultimo introdotte.

1. Definizione di distribuzione assicurativa e riassicurativa

Tra le modifiche apportate alla previgente normativa, si rilevano in primo luogo alcune precisazioni nella definizione di “distribuzione assicurativa e riassicurativa” di cui all’art. 106 del Codice delle Assicurazioni Private (“Cap”).

L’attuale definizione di distribuzione assicurativa e riassicurativa è la seguente:

L’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa consiste nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. Rientra nell’attività di distribuzione assicurativa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso”.

La nuova formulazione della definizione di distribuzione assicurativa e riassicurativa è la seguente:

1. Le attività di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.

2. Le attività di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un’impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione”.

Ad una prima lettura, sembra che lo scopo della modifica sia appunto quella di meglio descrivere in che cosa consiste l’attività di distribuzione soprattutto rispetto all’uso sempre più diffuso dei c.d. siti “comparativi” per l’orientamento e l’acquisto di prodotti assicurativi, fenomeno che già in passato è stato oggetto di approfondimento da parte dell’IVASS[1].

Più che di un ulteriore ampliamento della già ampia nozione di distribuzione, sembra legittimo affermare che si tratti di un intervento volto a delimitarne con maggior precisione i confini.

Anche rispetto alla definizione di attività di riassicurazione, l’intervento sembra essere volto a meglio descriverne i confini. Il nuovo decreto ha precisato che debba esser ritenuta tale anche qualora le relative imprese operino senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo.

2. Soggetti distributori ed iscrizione nel registro

Ulteriori novità riguardano i soggetti che esercitano l’attività di distribuzione.

a) Dipendenti e collaboratori di intermediari a titolo accessorio

E’ stato introdotto l’obbligo di iscrizione nel Registro Unico Intermediari (“Registro”) anche per dipendenti e collaboratori di intermediari a titolo accessorio iscritti nelle sezioni e)[2] ed f)[3] di cui all’art. 109 del Cap i quali fino ad oggi erano esonerati da tale obbligo.

b) Intermediari a titolo accessorio persone fisiche

Il nuovo decreto ha modificato anche l’art. 109 bis del Cap introducendo l’obbligo per l’intermediario persona fisica che intenda iscriversi nella sezione f) del Registro di “possedere, tenuto conto della natura dei prodotti distribuiti, adeguate cognizioni e capacità professionali individuate e accertate secondo le modalità definite con regolamento adottato  dall’IVASS, con il quale sono altresì disciplinati gli obblighi di aggiornamento professionale e le relative modalità di registrazione”.

c) Requisiti di onorabilità per agenti e broker persone fisiche

Quanto ai requisiti di onorabilità per l’iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni a)[4] e b)[5] del Registro (di cui all’art. 110 del Codice delle Assicurazioni) è stato previsto che, con riferimento al requisito di cui al co. 1 lett. b che richiede di:

non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione

siano in ogni caso fatti salvi gli effetti della sospensione condizionale della pena di cui all’art. 166 del codice penale.

d) Responsabile della distribuzione assicurativa di banche ed intermediari finanziari

Secondo le nuove disposizioni anche il soggetto responsabile, nell’ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa da parte di una società che intenda iscriversi nella sezione d)[6] del Registro, dovrà possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità individuati dall’IVASS con regolamento (ai sensi del nuovo comma 5 – bis dell’art. 112 del Codice delle Assicurazioni).

e) Aggiornamento professionale

Ulteriore modifica dall’impatto non irrilevante, è l’introduzione dell’obbligo delle imprese che operano come distributori e le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti di impartire, non solo una formazione adeguata, ma anche un aggiornamento professionale ai propri dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione ovvero ai produttori diretti.

f) Cancellazione dal registro e reiscrizione

Il d.lgs. 187/2020 ha abrogato il co. 3 dell’art. 113 del Codice delle Assicurazioni, il quale attualmente prevede quanto segue:

Non si procede alla cancellazione dal registro, anche se richiesta dall’intermediario o dall’impresa, fino a quando sia in corso un procedimento sanzionatorio ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio del medesimo”.

Da tale abrogazione sembra dunque legittimo dedurre che, successivamente all’entrata in vigore delle modifiche, potrà procedersi alla cancellazione dal Registro richiesta dall’impresa o dall’intermediario qualora sia in corso un procedimento sanzionatorio.

In aggiunta, è stato previsto che le persone fisiche radiate dal Registro possano iscriversi nuovamente qualora ne sia intervenuta la riabilitazione ovvero siano venute meno le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento.

3. Pubblicità dei prodotti assicurativi e regole di comportamento

E’ stato abrogato il comma 3 dell’art. 182 del Codice delle Assicurazioni, rubricato “Pubblicità dei prodotti assicurativi”.

Il predetto comma prevede (va) quanto segue:  “3. L’IVASS può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è utilizzato dalle imprese e dagli intermediari”.

Le nuove disposizioni hanno determinato anche l’estensione dell’ambito di applicazione delle regole di comportamento delle imprese di cui all’art. 183 del Codice delle Assicurazioni ai sensi del quale:

1. Nell’esecuzione dei contratti le imprese devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;

c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;

d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati”.

E’ stato quindi precisato che tali obblighi devono essere rispettati non solo in sede di esecuzione bensì anche nell’offerta dei contratti assicurativi.

4. Vendita abbinata

Il d. lgs. 187/2020, sulla scia delle novità del regolamento IVASS 97/2020[7], ha introdotto delle modifiche agli obblighi informativi in materia di vendita abbinata di un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessori di cui all’art. 120 quinquies del Codice delle Assicurazioni.

L’attuale art. 120 quinquies co. 1 prevede (va) quanto segue:

1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell’eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti. Nel caso in cui il contraente abbia optato per l’acquisto separato, il distributore fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente”.

Il nuovo testo è invece il seguente:

1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell’eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti e fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente”.

Alla luce delle modifiche è chiaro quindi che, indipendentemente dalla scelta di acquisto del contraente, il distributore dovrà comunque adeguatamente informarlo delle diverse componenti del pacchetto, fornendo giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente.

Al quinto comma dello stesso articolo, il decreto ha disposto, inoltre, che IVASS potrà applicare misure cautelari e interdittive, incluso il potere di vietare la vendita di un’assicurazione insieme a un servizio o prodotto diverso dall’assicurazione indipendentemente dal fatto che l’accessorietà afferisca all’assicurazione o al servizio o prodotto qualora reputi che la vendita sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati da IVASS e CONSOB, coerentemente con le rispettive competenze.

5. Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Altra novità meritevole di attenzione è l’abrogazione dell’art. 187 ter del Cap e l’introduzione dell’art. 187.1 in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il testo del nuovo articolo è il seguente:

Art. 187.1  (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di cui all’articolo 6, commi 1, lettere a) e d), nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell’IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2 – bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1, i criteri di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente articolo. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità e l’effettività della tutela.

3. Per le controversie definite dal decreto di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all’esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall’ordinamento (…)”.

La nuova norma prevede dunque l’adesione obbligatoria, da parte di imprese ed intermediari a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni assicurative derivanti da qualsiasi contratto.

In caso di mancata adesione a detti sistemi – i quali saranno alternativi alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita – troveranno applicazione le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324 bis del Codice delle Assicurazioni, ovvero:

  • per gli intermediari: “a) richiamo; b) censura; c) sanzione amministrativa pecuniaria: 1) per le società, da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di amministrazione; 2) per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila euro; d) radiazione o, in caso di società di intermediazione, cancellazione”;
  • per le imprese: “sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di amministrazione”.

Non resta dunque che attendere l’istituzione dell’arbitro assicurativo che, come previsto dalla nuova norma, dovrà avvenire con decreto ministeriale su proposta dell’IVASS.

6. Sanzioni, procedimenti sanzionatori e contributi di vigilanza

a) Sanzioni

Il d.lgs. 187/2020 ha modificato l’art. 310 del Codice delle Assicurazioni prevedendo l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 30.000,00 fino al 10% del fatturato anche nell’ipotesi di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. “Legge Gelli”) che prevede, per chi intenda esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento danni derivanti da responsabilità sanitaria, l’obbligo di esperire preliminarmente il ricorso ex art. 696 – bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.

b) Criteri di applicazione

Il nuovo decreto ha anche modificato il primo comma dell’art. 311 del Codice delle Assicurazioni che, attualmente, risulta così formulato:

Per le violazioni previste dall’articolo 310, comma 1, lettera a), quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, l’IVASS può, in alternativa all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti dell’impresa una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni anche indicando le misure da adottare e il termine per l’adempimento”.

Il nuovo testo, oltre ad estendere il predetto potere sanzionatorio dell’IVASS anche all’ipotesi di violazione delle norme di comportamento di cui all’art. 183 del Codice delle Assicurazioni, ha previsto la soppressione dell’inciso “quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità” rendendo quindi del tutto discrezionale la scelta dell’Autorità di vigilanza di ricorrere ad una sanzione piuttosto che ad un’altra.

c) Fatturato

Ulteriore modifica riguarda l’art. 325 – bis del Codice delle Assicurazioni il cui testo attualmente in vigore è il seguente:

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Codice, per fatturato si intende il fatturato totale annuo risultante dall’ultimo bilancio disponibile, approvato dall’organo competente, cosi come definito dalle disposizioni attuative dettate dall’IVASS”.

Il nuovo decreto ha aggiunto alla predetta disposizione che “ove il fatturato non sia, per qualsiasi motivo, determinabile, la sanzione applicabile è compresa tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 5 milioni”.

d) Comunicazioni all’AEAP

Anche l’art. 325 – quater del Codice delle Assicurazioni, attualmente titolato “comunicazione all’AEAP[8] delle sanzioni applicate per le violazioni relative alla distribuzione assicurativa” ha subito delle parziali modifiche, in primo luogo proprio nel testo della rubrica la quale risulterà così formulata:

Comunicazione all’AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo”.

Allo stesso modo, anche il primo comma dell’articolo è stato modificato estendendo l’obbligo di comunicazione dell’IVASS nei confronti dell’AEAP rispetto a tutte le sanzioni irrogate per le violazioni alle disposizioni relative alle attività di realizzazione e distribuzione di prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento, ivi comprese le sanzioni pubblicate in forma anonima, o la cui pubblicazione sia stata rimandata o esclusa, nonché le informazioni sulle impugnazioni dei provvedimenti e sull’esito delle stesse.

e) Procedimento

Il nuovo decreto ha previsto che alle sanzioni di cui al Titolo XVIII del Codice delle Assicurazioni si applichi il co. 4 dell’art. 14 della L. 689/1981, ai sensi del quale “ per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione”.

f) Contributi di vigilanza

In materia di contributi da versare all’IVASS da parte delle imprese, il legislatore ha esteso l’obbligo di pagamento del contributo di vigilanza sull’attività di assicurazione e di riassicurazione – di cui all’art. 335 del Codice delle Assicurazioni – anche alle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro che operano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, iscritte negli elenchi in appendice all’albo di cui all’articolo 26 del Codice.

Nell’ipotesi che precede il contributo sarà commisurato a un importo non superiore alla metà “del due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un’aliquota per oneri di gestione calcolata dall’IVASS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell’esercizio precedente” e sarà calcolato solo sui premi incassati in Italia.

Quanto invece all’obbligo di pagamento del contributo di vigilanza da parte degli intermediari, il legislatore è intervenuto modificando il disposto dell’art. 336 del Codice delle Assicurazioni. In particolare, in aggiunta a quanto già previsto, saranno tenuti a versare all’IVASS un contributo annuale anche gli enti creditizi e le imprese di investimento di cui all’art. 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013 iscritti nell’elenco annesso al registro di cui agli articoli 116 – quater e 116 – quinquies del Codice, nonché le persone giuridiche e le persone fisiche iscritte nel medesimo elenco.

Il predetto contributo di vigilanza sarà determinato entro il 30 maggio di ogni anno con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentito l’IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro e all’elenco annesso nonché delle spese di funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al nuovo articolo 187.1. Il suddetto decreto sarà pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’IVASS.

 


[1] Cfr. Indagine sui siti comparitivi nel mercato assicurativo italiano pubblicata dall’IVASS nel novembre 2014.

[2] i.e. attualmente: (i) addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto nella sezione A, B, D o F, per i quali operano,  (ii) intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario; (iii) addetti degli intermediari iscritti nella Sezione E che operano al di fuori dei locali di questi ultimi.

[3] i.e. attualmente: intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di una o più imprese di assicurazione

[4] agenti

[5] broker

[6] banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, Sim e Poste Italiane SpA – Divisione servizi di bancoposta

[7] Con il Provvedimento 97/2020 dell’IVASS è stato introdotto, nel Reg. IVASS 40/2018, il nuovo art. 59 bis sulla “vendita abbinata” il quale prevede l’obbligo del distributore di fornire al contraente “la descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto e l’evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun componente, nonché del modo in cui la sua composizione modifica i rischi o la copertura assicurativa”.

[8] (i.e. Autorità Europea della Assicurazioni e delle Pensioni)

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