L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l’Autorità bancaria europea (EBA) hanno pubblicato un rapporto che valuta l’attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 sui diritti degli azionisti (SHRD 2) relativamente ai profili che interessano i proxy advisor e la catena di investimento.
Questa valutazione, effettuata in risposta a una richiesta della Commissione europea, individua le aree in cui è necessario compiere ulteriori progressi e fornisce suggerimenti dettagliati per l’azione politica in relazione all’efficacia della direttiva, alle difficoltà di applicazione pratica e all’adeguatezza dell’ambito di applicazione.
Come detto il rapporto analizza l’attuazione di alcune disposizioni della SRD2 nei settori dei proxy advisor e della catena di investimento.
Proxy advisor
Per quanto riguarda i proxy advisor, il quadro attuale si è dimostrato complessivamente solido.
Tuttavia, potrebbero essere apportati alcuni miglioramenti, ad esempio in relazione al tema dei conflitti di interesse.
Inoltre, il rapporto propone l’introduzione di un meccanismo di registrazione dei proxy advisor a livello europeo.
Catena di investimento
Per quanto riguarda la catena d’investimento, ESMA e EBA sottolineano l’importanza di compiere ulteriori sforzi in direzione di una definizione comune del termine “azionista“, in linea con l’azione 12 del piano d’azione della Commissione per la CMU.
Vengono inoltre proposti una serie di ulteriori miglioramenti tecnici per semplificare la comunicazione lungo la catena di investimento e una richiesta di maggiore trasparenza in relazione alla divulgazione delle spese applicate dagli intermediari.
Viene inoltre analizzato l’attuazione della SHRD 2 e ha fornito suggerimenti in merito alle commissioni applicate dagli intermediari e alle pratiche degli intermediari dei Paesi terzi.
Il rapporto servirà come base per il prossimo lavoro della Commissione europea nella valutazione dell’attuazione della SHRD 2 e per valutarne la potenziale revisione.