L’audizione del debitore, prevista dall’art. 162, comma secondo, L.F., è prescritta sia per il caso in cui il debitore, avendo presentato domanda di concordato preventivo (ex art. 161 L.F.), non abbia poi depositato la relativa proposta, sia per l’ipotesi in cui, avendo egli domandato l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis L.F), a ciò non abbia fatto seguito il deposito del relativo accordo. Il comma sesto dell’art. 161 L.F., infatti, nel consentire al debitore il ricorso alle due procedure concorsuali summenzionate, richiama espressamente il disposto del comma secondo dell’art. 162 L.F.
Nella sentenza in epigrafe, d’altro canto, si precisa che l’audizione (come confermato da ricorrente giurisprudenza di legittimità: Cass., Sez. 1, 22 giugno 2016, n. 12957; Cass.,Sez. 1, 27 maggio 2013, n. 13803), non è necessaria quando l’istanza di ammissione al concordato preventivo si inserisca nell’ambito di un procedimento prefallimentare, nel corso del quale il debitore sia già stato sentito e abbia avuto la possibilità di svolgere le proprie difese. Il suddetto obbligo è, infatti, funzionale a consentire al debitore, soprattutto laddove la proposta di concordato costituisca un autonomo procedimento, senza previe pendenze, di illustrarla e di svolgere le proprie difese.
La Corte di Cassazione, nel caso in esame, ha ribadito, inoltre, che il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell’art. 161, comma sesto, L.F., per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti relativi alla domanda di concordato preventivo, ha natura perentoria. Pertanto, laddove detto termine non sia prorogato, la decadenza del medesimo comporta – sempre – inammissibilità della domanda di concordato (Sez. 1, 31 marzo 2016, n. 6277).