Con l’art. 23 del D.l. 6 luglio 2011, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, è stato modificato l’art. 16 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevedendo che l’aliquota Irap per le banche e altri enti e società finanziarie (art. 6, D.lgs. n. 446/1997) è pari al 4,65%, mentre l’aliquota Irap per le imprese di assicurazione (art. 7, D.lgs. n. 446/1997) è pari al 5,9%.