L’articolo 8, paragrafo 1, nonché gli articoli 25 e 29 della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo [54, secondo comma, TFUE], per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una misura, come l’ordinanza ingiuntiva controversa nel procedimento principale, adottata in una situazione di grave perturbamento dell’economia e del sistema finanziario di uno Stato membro che minacci la stabilità finanziaria dell’Unione, e avente come effetto un aumento del capitale di una società per azioni, senza il consenso dell’assemblea generale di quest’ultima, mediante l’emissione di nuove azioni per un importo inferiore al loro valore nominale e senza un diritto di opzione a favore degli azionisti esistenti.
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