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Aumento di capitale iperdiluitivo: richiamo d’attenzione Consob

28 Giugno 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con richiamo d’attenzione n. 4 del 23 giugno 2022, Consob si è espressa in merito ad un aumento di capitale iperdiluitivo.

In particolare, il richiamo d’attenzione Consob fa seguito all’annunciata operazione di aumento di capitale con diritto d’opzione sulle azioni di una società quotata.

L’operazione in oggetto presenta delle caratteristiche di forte diluizione che, legate alla natura inscindibile dell’aumento di capitale e altre caratteristiche peculiari dell’operazione, comporta la non applicabilità del modello rolling, individuato dalla Comunicazione Consob n. 88305 del 5 ottobre 2016.

Sul punto, evidenzia la Consob, c’è il rischio che nel corso del periodo di offerta in opzione delle nuove azioni si concretizzi una rilevante volatilità del prezzo delle azioni dell’emittente in ragione dell’aumento di capitale iperdiluitivo, compresa una possibile sopravvalutazione del prezzo di mercato rispetto al valore teorico.

In ragione della complessità dell’operazione la sua gestione avverrà mediante modalità e tempistiche diverse da quelle ordinarie.

In particolare, le nuove azioni saranno accreditate solo una volta raggiunta la sicurezza dell’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale.

Di conseguenza la Consob raccomanda agli investitori, ai fini della normativa sulle vendite allo scoperto (Regolamento (UE) n. 236/2012), di controllare le modalità e i tempi relativi alla gestione dell’operazione di aumento di capitale.

La Consob provvederà a controllare l’andamento delle azioni sul mercato per tutta la durata dell’operazione, con particolare attenzione al rispetto:

  • delle norme in materia di vendite allo scoperto;
  • dell’obbligo di consegna dei titoli in sede di liquidazione.

In ragione di quanto sopra indicato la Consob ha richiamato l’attenzione sul rispetto da parte di chiunque, persone fisiche o giuridiche, anche estere, del divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli (c.d. vendite allo scoperto “nude”) previsto dall’art. 12 del Regolamento (UE) n. 236/2012, e dell’obbligo di comunicare le posizioni nette corte previsto dagli articoli 5, 6 e 9.

Viene inoltre raccomandata l’attuazione di condotte virtuose per limitare il rischio che nel corso dell’offerta in opzione si concretizzino volatilità nei prezzi

 

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