Il Tribunale ordinario di Brescia il 10 febbraio 2025 si pronuncia con ordinanza in merito ad una controversia concernente l’esercizio del diritto di opzione ex art. 2481-bis cc. nell’aumento di capitale sociale
Il diritto di opzione ex art 2481 bis cc è il diritto spettante agli azionisti che prevede la prelazione per la sottoscrizione di nuove azioni in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale.
La norma dispone, al primo comma “In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute […]”.
La Corte, richiamando il dato normativo, sostiene che il diritto del socio ex art. 2481-bis cc di sottoscrivere l’aumento di capitale in proporzione alla partecipazione dallo stesso posseduta comprenda anche la facoltà di sottoscrivere solo parzialmente la quota di aumento di capitale sociale allo stesso riservata.
Come già precisato dal Tribunale di merito, infatti, la formulazione dell’articolo 2481 bis cc ammette la possibilità “che la quota proporzionale di aumento sia sottoscritta dal singolo socio solo in “parte” rispetto all’intera quota spettante”, garantendo in tal modo il rispetto del principio di autonomia contrattuale.
In caso contrario si finirebbe ad “obbligare i soci a mantenere inalterata la misura della originaria partecipazione, e ciò anche quando la loro volontà sia eventualmente diversa, vincolo che mal si concilierebbe con il principio di autonomia contrattuale, in assenza di un superiore interesse meritevole di tutela”
Pertanto è legittima la sottoscrizione parziale della quota di aumento riservata al socio.