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Giurisprudenza

Auto-riciclaggio e limiti alla non punibilità per utilizzo o godimento personale

8 Ottobre 2018

Gilda Avena

Cassazione Penale, Sez. II, 07 giugno 2018, n. 30399 – Pres. Piercamillo, Rel. Rago

Di cosa si parla in questo articolo

Integra il reato di auto-riciclaggio colui che, dopo averlo “ripulito”, utilizza il denaro proveniente da delitto per estinguere un finanziamento e quindi per adempiere la propria obbligazione non trovando in tal caso applicazione l’ipotesi di esclusione della punibilità di cui al comma IV dell’art. 648 ter c.p.

Infatti la clausola di non punibilità prevista nell’art. 648 ter 1 c.p., comma 4 che recita “Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale” va intesa ed interpretata nel senso fatto palese dal significato proprio delle suddette parole. Di conseguenza, l’agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

La Corte di Cassazione con la sentenza in epigrafe indicata chiarisce la portata applicativa della causa di non punibilità prevista dall’ultimo comma dell’art. 648 ter 1 c.p in relazione al reato di auto-riciclaggio sancendo che l’agente va esente da responsabilità penale solo se utilizza e gode dei beni del delitto presupposto in modo diretto senza compiere su questi alcuna operazione tesa a ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

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