Con la risposta n. 350 del 28 agosto 2019, l’Agenzia delle entrate ha chiarito le modalità di determinazione dell’acconto IVA nell’ambito della procedura di liquidazione di gruppo, qualora la controllante sia tenuta ad adottare il c.d. metodo “storico speciale”.
Come è noto, allo scopo di agevolare il recupero delle eccedenze dei crediti IVA nell’ambito dei gruppi di imprese, le società appartenenti al medesimo gruppo possono (a determinate condizioni) optare per il regime di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui al comma 3 dell’art. 73, DPR 633/72. Per effetto di tale opzione, l’ente o società controllante provvede alla determinazione dell’imposta a debito o a credito “di gruppo”, come somma algebrica dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche – mensili e/o trimestrali – trasferiti dalle società aderenti alla procedura, adempiendo altresì ai relativi obblighi di versamento, inclusi quelli a titolo di acconto.
L’acconto può essere determinato, in via generale, secondo i metodi storico, previsionale o effettivo previsti dai commi 2 e 3-bis dell’art. 6 della L. 405/1990.
In tale contesto, si inserisce il comma 471 dell’art. 1 della L. 311/2004 che ha introdotto un ulteriore metodo di calcolo dell’acconto, denominato “storico speciale”, riservato ai soggetti che operano nel settore delle telecomunicazioni (DM 366/2000) o che gestiscono servizi di erogazione dell’acqua, del gas, dell’energia elettrica o di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani (DM 370/2000), e che nell’anno solare precedente hanno effettuato versamenti IVA per un ammontare superiore a due milioni di euro.
Per tali soggetti l’acconto è determinato in misura pari al 97% dell’importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti, o che avrebbero dovuto essere eseguiti, per i precedenti trimestri dell’anno in corso.
Ciò premesso, è sorto il dubbio in merito alla individuazione della corretta modalità per la determinazione dell’acconto dovuto nell’ambito della procedura della liquidazione IVA di gruppo laddove vi partecipino società che, per disposizione normativa, sono tenute a determinare l’acconto dovuto con criteri differenti.
Il dubbio interpretativo nasce dal fatto che il richiamato art. 6 della L. 405/1990 “non ha espressamente disciplinato le modalità di corresponsione dell’acconto da parte delle società che partecipano alla particolare procedura della liquidazione dell’IVA di gruppo […]” (cfr. Circolare 52/E del 3 dicembre 1991), né d’altra parte l’art. 1 della L. 311/2004 chiarisce come il metodo “storico speciale” di calcolo degli acconti debba essere gestito nell’ambito della predetta procedura.
L’Agenzia delle entrate, in merito ai rapporti tra la procedura della liquidazione IVA di gruppo e le modalità di calcolo dell’acconto IVA secondo il metodo “storico speciale”, aveva finora semplicemente chiarito come individuare il suddetto limite di due milioni di euro. A tal fine, si era precisato che “deve tenersi conto, altresì, dell’imposta a debito non versata dalle società controllate, ma da queste trasferita alla società controllante tenuta ad effettuare il versamento dell’acconto per l’intero gruppo di società nell’ambito della particolare procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo di cui al decreto ministeriale 13 dicembre 1979” (Circolare 54/E del 23 dicembre 2005).
Secondo la soluzione prospettata dall’istante, l’acconto dovuto dal “gruppo” avrebbe dovuto essere determinato in base al metodo “storico – speciale” e, pertanto, in ragione del 97% della media dei versamenti effettuati dalla procedura per i primi tre trimestri dell’esercizio di riferimento.
Tale soluzione non è stata, tuttavia, condivisa dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha ritenuto sussistere, in generale, una autonomia in capo ai soggetti partecipanti alla procedura della liquidazione dell’IVA di gruppo con riferimento ai criteri che devono essere adottati per la determinazione dell’acconto.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, nel confermare che nell’ambito della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, la determinazione ed il successivo versamento dell’acconto annuale deve essere effettuato dalla società controllante sulla base degli importi comunicati dalle singole società che partecipano alla procedura stessa, ha ritenuto che per la determinazione dell’acconto IVA “di gruppo”, sarà necessario procedere come segue:
- per le società che adottano il metodo storico o previsionale, l’acconto sarà determinato in ragione dell’88% del versamento effettuato o che avrebbe dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente (metodo storico) o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso (metodo previsionale);
- per le società che adottano il c.d. metodo “storico speciale”, l’acconto sarà determinato in ragione del 97 % dell’importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell’anno in corso (metodo storico speciale);
- l’importo dovuto sarà, quindi, pari alla somma algebrica dei predetti importi, così come sopra quantificati.
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate risulta peraltro coerente con quanto previsto dal modello della dichiarazione annuale IVA. Ciascuna società partecipante alla liquidazione dell’IVA di gruppo, invero, deve indicare nella propria dichiarazione annuale (attualmente, nel rigo VK28 del Modello IVA 2019), l’importo trasferito alla società controllante ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il gruppo (ciò risultava ancora più chiaro dal prospetto IVA 26/LP, soppresso dall’anno 2014, in cui la controllante doveva indicare, in relazione a ciascuna società partecipante, gli importi trasferiti, a debito o a credito, per la determinazione dell’acconto del gruppo).
In ultimo, qualora la controllante scelga di determinare il proprio acconto secondo il metodo “effettivo”, anziché secondo il metodo “storico speciale”, la partecipante dovrà uniformarsi a tale scelta, determinando anch’essa il rispettivo acconto secondo tale metodo. Si ricorda a tal proposito che le società chiamate a determinare l’acconto secondo il metodo “storico speciale” non hanno la facoltà di poter alternativamente determinare lo stesso secondo i metodi “storico” o “previsionale”, ma solo secondo il metodo “effettivo” (cfr. circolare ministeriale n. 54/E del 23 dicembre 2005).