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Giurisprudenza

Autoriciclaggio e cambio di titolarità del profitto mediante operazione tracciabile

4 Maggio 2022

Cassazione Penale, Sez. II, 10 novembre 2021, n. 45397 – Pres. Gallo, Rel. Sgadari

Di cosa si parla in questo articolo

In tema di autoriciclaggio, è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento.

Nel caso in esame, si è trattato di un “trasferimento” di beni, una delle attività espressamente indicate dalla norma incriminatrice. In particolare, di un trasferimento di quote sociali da una s.r.l. ad altra s.r.l.

Tale trasferimento ha attuato, obbiettivamente, un mutamento della titolarità del profitto del reato riveniente dai reati presupposto (il valore delle quote della s.r.l. ottenuto attraverso l’attività fraudolenta passata da una loro sottostima).

Il mutamento della titolarità del profitto è avvenuto attraverso una operazione tracciabile, ma tale requisito della transazione non esclude, in astratto, la sussistenza del reato, che deve affermarsi anche soltanto sulla base di una condotta che abbia creato intralcio non definitivo rispetto alla identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Infatti, ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l’agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza. In tema di autoriciclaggio, l’intervenuta tracciabilità, per effetto delle attività di indagine poste in essere dopo la consumazione del reato, delle operazioni di trasferimento delle utilità provenienti dal delitto presupposto non esclude l’idoneità “ex ante” della condotta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

 

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