Nel rispetto della ratio che ha ispirato l’inserimento nel codice penale dell’art. 648-ter. 1. c.p. (autoriciclaggio), la Corte di Cassazione ha ritenuto che il soggetto il quale, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio, o comunque contribuisca alla realizzazione da parte dell’intraneus delle condotte tipizzate dall’art. 648-ter. 1. c.p., continua a rispondere del reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. (ovvero, ricorrendone i presupposti, di quello contemplato dall’art. 648-ter c.p.) e non di concorso nel (meno grave) delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter. 1. c.p.
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