Con il provvedimento in oggetto, il Tribunale di Bologna afferma l’alternatività tra le ipotesi contemplate dall’articolo 2445 c.c., ovvero tra l’assenza di pregiudizio per le ragioni creditorie e la prestazione di idonea garanzia da parte della società partecipante alla fusione. Le due ipotesi invero si distinguono poiché nella prima, assenza di pregiudizio per i creditori, il giudice dovrà operare una, seppur sommaria, valutazione del potenziale pregiudizio, mentre nell’altra, prestazione di idonea garanzia, tale valutazione non si rende necessaria.
In particolare, ritiene il tribunale di Bologna, la “possibilità di autorizzare la fusione se è stata prestata idonea garanzia da parte della società – vieppiù ove l’istanza sia avanzata come nel caso in corso di causa di opposizione proposta in sede contenziosa e dunque nell’ambito di un giudizio destinato a concludersi con un accertamento definitivo – vincola il tribunale ad autorizzare l’operazione sol che si valuti idonea la garanzia”. Il creditore opponente è in tal caso tutelato dalla possibilità di escutere la garanzia qualora l’opposizione venga accolta al termine del giudizio ordinario.
Il provvedimento di autorizzazione alla fusione in pendenza di opposizione non ha peraltro natura cautelare e pertanto il tribunale è esonerato dalla verifica della sussistenza di periculum in mora e fumus boni iuris ed è invece tenuto a valutare soltanto l’effettiva idoneità della garanzia prestata dalla società partecipante all’operazione di fusione. Il provvedimento potrà inoltre essere adottato inaudita altera parte qualora ricorrano ragioni d’urgenza.
Nel caso di specie, l’opponente asseriva che il perfezionamento dell’operazione di fusione avrebbe comportato un attuale e concreto rischio di lesione della garanzia patrimoniale generica. L’istante società partecipante alla fusione tuttavia prestava garanzia tramite rilascio di una fideiussione, ritenuta idonea dal giudice, il quale pertanto accoglieva l’istanza della società fondenda sulla scorta del carattere alternativo delle ipotesi di cui all’articolo 2445 c.c. poc’anzi enunciate.