Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013 il Comunicato Banca d’Italia concernete il 14° aggiornamento del 23 aprile 2013 alle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006.
L’aggiornamento inserisce nel Titolo I delle suddette disposizioni il nuovo Capitolo 3 in materia di autorizzazione all’attività bancaria; il Capitolo disciplina in particolare i requisiti, i criteri di valutazione e il procedimento amministrativo dell’autorizzazione ad esercitare l’attività bancaria ai sensi dell’art. 14 del TUB.
Le nuove disposizioni entrano in vigore dalla pubblicazione con effetto di pubblicità legale nel sito internet della Banca d’Italia e si applicano anche ai procedimenti pendenti a tale data. Dalla stessa data é abrogato il Capitolo 1 del Titolo I della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 (Istruzioni di Vigilanza per le banche).
Le banche già autorizzate aventi patrimonio di vigilanza inferiore al capitale iniziale stabilito con le presenti disposizioni dovranno, in conformità con la vigente disciplina prudenziale, adeguare il patrimonio di vigilanza al nuovo minimo entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni.
A tal fine, entro 45 giorni dalla comunicazione della Banca d’Italia, l’organo con funzione di supervisione strategica della banca o della società capogruppo del gruppo bancario, su proposta dell’organo con funzione di gestione, sentito l’organo con funzione di controllo, dovrà deliberare e comunicare alla competente struttura di supervisione della Banca d’Italia un piano di riallineamento nel quale siano individuate le necessarie misure di rafforzamento patrimoniale e la relativa tempistica.