La Suprema Corte, con la pronunzia di specie, ha escluso che la prospettata simulazione di una società di capitali (una s.p.a.) ‒ in ipotesi priva di scopo di lucro in quanto volta a consentire una mera comunione di godimento ‒ potesse condurre alla declaratoria di nullità del relativo contratto costitutivo una volta iscritto nel Registro delle Imprese, adducendo a tale scopo un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, la nullità di una società di capitali, intervenuta l’iscrizione nel Registro delle imprese, può essere pronunciata solo nelle ipotesi indicate dall’art. 2332 c.c., norma che prevede un elenco di fattispecie tassative e di stretta interpretazione; dovendosi pertanto escludere che l’invalidità del contratto costitutivo possa essere dichiarata per una qualsiasi altra causa di inesistenza, di nullità assoluta o relativa (come la simulazione) e/o di annullabilità contemplata dal codice civile (cfr. Cass. n. 12302/1992).
In secondo luogo, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 30020/2011, 6100/2003, 3666/1997 e 12302/1992), la simulazione di una società di capitali iscritta nel Registro Imprese non è configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, il quale non si limita a regolare gli interessi dei soci, ma si atteggia come norma programmatica dell’agire sociale, in quanto tale destinata ad interferire con gli interessi dei terzi che instaurano rapporti con la società e che fanno affidamento sulla sua esistenza; eseguita l’iscrizione, pertanto, il tipo di società e lo scopo sociale sono quelli che emergono dal sistema pubblicitario e l’atto di costituzione non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti, restando consacrato nei termini in cui risulta iscritto e portato a conoscenza dei terzi.
La soluzione delineata dalla Corte non muta nel caso in cui la società di capitali si sia successivamente trasformata in una società di persone (una s.n.c.).
La trasformazione della società è, infatti, mera vicenda modificativa ed evolutiva del medesimo soggetto, che ne determina esclusivamente la variazione dell’assetto e della struttura organizzativa, senza dare luogo all’estinzione della società trasformata e, quindi, senza incidere sui rapporti sostanziali e processuali (tra le altre, Cass. nn. 10598/2013, 7253/2013 e 17690/2011). Di conseguenza, occorre considerare che, da un lato, anche in tale ipotesi la pronuncia di nullità non potrebbe che riguardare l’originario atto costitutivo (in presenza dei presupposti di cui all’art. 2332 c.c.), dall’altro, l’intervenuta trasformazione non potrebbe comunque costituire causa di sopravvenuta di inesistenza o nullità dell’ente societario, ormai sorto per effetto dell’iscrizione dell’atto costitutivo nel Registro delle imprese.