Con Provvedimento del 6 giugno 2014 protocollo n. 2014/77035 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di attuazione dei commi 150 e 151 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
L’articolo 1, comma 150, prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012.
Con tale disposizione viene in particolare introdotta “a regime” la possibilità, previo pagamento di un’imposta sostitutiva, di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d’esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinarie o traslative. Ciò, in deroga ai principi generali che governano il sistema tributario italiano, che si basa, invece, sulla derivazione dell’imponibile fiscale dalle risultanze contabili del bilancio d’esercizio.