Ieri, 03 agosto 2011, la Banca d'Italia ha pubblicato il documento di consultazione relativo alle modifiche delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata.
Eventuali osservazioni, commenti e proposte potranno essere trasmessi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso documento.
Sul punto si ricorda come l’Autorità Bancaria Europea (EBA) stia elaborando i binding technical standards in materia di segnalazioni di vigilanza (BTS).
I BTS, che formerebbero oggetto di consultazione pubblica entro la fine del corrente anno, dovrebbero entrare in vigore nella prima metà del 2013.
I BTS relativi ai dati prudenziali verrebbero applicati a tutti gli intermediari bancari, a livello sia individuale sia consolidato, mentre per quelli riguardanti i dati contabili l’EBA non ha ancora deciso se adottarli anche su base individuale.
Per i dati consolidati si dovrebbe fare riferimento al perimetro di consolidamento ex CRD (cioè, gruppo bancario).
Nelle more dell’entrata in vigore dei BTS, è previsto che a partire dal 2011 i Paesi membri inviino all’EBA, su base campionaria, dati consolidati trimestrali basati sugli attuali schemi Finrep e Corep, da utilizzarsi anche per la costruzione di un primo set di key risk indicators, così come definiti dall’EBA.
Per l’Italia partecipano alla rilevazione i gruppi bancari Unicredit, Intesa S. Paolo, MPS e Banco Popolare.
Attualmente il flusso informativo da trasmettere all’EBA viene alimentato dai gruppi bancari italiani inclusi nel campione, oltre che con le segnalazioni consolidate prudenziali, anche con flussi informativi integrativi.
Tali flussi, oltre a consentire la raccolta dei dati di natura statistica su base trimestrale, includono anche talune evidenze informative richieste dall’EBA, ma non presenti nelle segnalazioni consolidate (sia statistiche sia prudenziali).
Al fine di soddisfare le esigenze degli intermediari di disporre di un tempo sufficiente per adeguare gli archivi e le procedure aziendali in funzione di una riduzione dei tempi delle segnalazioni consolidate previste dalla Circolare n.115, è stato previsto un intervento segnaletico articolato in due fasi:
a) intervento di breve periodo: mantenimento dell’attuale Circolare n.115 (salvo la modifica della sezione relativa alla vita residua ad altri interventi minori di cui al documento di consultazione); revisione dell’attuale flusso informativo “ad hoc” trasmesso all’EBA (integrato con alcuni dettagli attualmente richiesti nelle c.d. segnalazioni sintetiche trimestrali prodotte da taluni gruppi bancari) e sua estensione all’intero universo dei gruppi bancari;
b) intervento di medio periodo: modifica della Circolare n.115, al fine di alimentare il flusso informativo per l’EBA direttamente con le segnalazioni di vigilanza, soddisfare le esigenze di maggiore tempestività e frequenza dei dati di vigilanza consolidati e razionalizzare l’insieme dei flussi segnaletici dei gruppi bancari; contestuale abrogazione del flusso informativo “ad hoc” di cui al precedente punto a).
I suddetti interventi segnaletici decorreranno rispettivamente:
– per il nuovo flusso informativo “ad hoc”, a partire dalle rilevazioni riferite al 31 dicembre 2011. Tale flusso resterà attivo fino all’entrata in vigore del futuro aggiornamento della Circolare n. 115 indicato nel successivo alinea; le modifiche della Circolare n. 115, a partire dalle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2011 relativamente alla vita residua, e dal 1° gennaio 2012 per le restanti innovazioni;
– per il futuro aggiornamento della Circolare n. 115, dalla data di entrata in vigore dei BTS emanati dall’EBA.
Per quanto attiene il documento di consultazione, quindi, questo contiene:
a) lo schema del flusso informativo “ad hoc” che entrerà in vigore a partire dal 31.12.2011 (Allegato 1);
b) la bozza completa del prototipo di aggiornamento della Circolare n. 115, destinato ad entrare in vigore a partire dal 2013 (Allegato 2);
c) la bozza di 3° aggiornamento della Circolare n. 272 “Matrice dei conti” che entrerà in vigore, a seconda dei casi, dal 31.12.2011 oppure dal 1° gennaio 2012 (Allegato 3).