Con Delibera n. 19783 del 23 novembre 2016 la Consob ha dettato le disposizioni transitorie relative all’avvio dell’operatività del nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), fissata per il 9 gennaio 2017.
Il particolare, è stato previsto che:
1. Per un periodo di due anni dalla data di avvio dell’operatività dell’ACF, gli investitori che non si avvalgono del supporto di un’associazione dei consumatori ovvero di un procuratore possono presentare il ricorso all’Arbitro e la relativa documentazione in forma cartacea, fermo restando che le fasi successive all’inoltro del ricorso si svolgeranno secondo le modalità informatiche rese note sul sito web dell’Arbitro.
2. Per un periodo di due anni dalla data di avvio dell’operatività dell’ACF, gli intermediari che si avvalgono di una associazione di categoria provvedono, nei trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso, a trasmettere le proprie deduzioni e la relativa documentazione all’associazione che, entro 15 giorni dalla ricezione, le inoltra all’ACF con le modalità rese note sul sito web, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del predetto regolamento.
3. Entro quattro mesi dalla data di avvio dell’operatività dell’ACF, gli intermediari provvedono a modificare la documentazione contrattuale al fine di adempiere agli obblighi informativi previsti dall’articolo 3, comma 4, lettera a), del regolamento adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.