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Giurisprudenza

Avviso di accertamento basato sullo studio di settore: il contraddittorio deve essere effettivo

27 Giugno 2018

Sara Tonolli

Cassazione Civile, Sez. VI, 4 giugno 2018, n.14159 – Pres. Manzon, Rel. Luciotti

In questa pronuncia la Corte di Cassazione torna ad affermare che l'avviso di accertamento nel procedimento di accertamento standardizzato basato su parametri e studi di settore può essere emanato dall'Amministrazione Finanziaria solo dopo l'espletamento di un contraddittorio endoprocedimentale.

Sul punto, la Suprema Corte è costante nel ritenere che il contraddittorio con il contribuente sia necessario per munire le presunzioni su cui si basano parametri e studi di settori di quei requisiti di gravità, precisione e concordanza che sono essenziali a motivare l'atto impositivo dell'Amministrazione Finanziaria, il quale dovrà dare conto della rilevanza o meno degli elementi addotti dal contribuente riguardo alla pretesa impositiva.

Elemento essenziale per la legittimità dell'avviso di accertamento è, dunque, un contraddittorio effettivo, non essendo sufficiente ad integrarlo la mera regolarità dell'invito fatto al contribuente a presentarsi presso l'ufficio per lo svolgimento dello stesso senza che poi vi sia stato fatto seguito.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha escluso che l'Agenzia delle Entrate abbia ottemperato all'obbligo di instaurare il contraddittorio con il contribuente, poiché, pur essendo stato l'invito notificato allo stesso, ed essendosi questi presentato presso l'ufficio, il contraddittorio non si era potuto svolgere per assenza del funzionario istruttore. Ne consegue, secondo la Corte, l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso senza che il contribuente abbia avuto l'effettiva occasione di contraddittorio con l'Amministrazione Finanziaria.

 

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