In tema di imposte sui redditi, il D.P.R. 600/1973, all’art. 37 bis, prevede un determinato procedimento d’instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da scansioni predeterminate, in cui, a pena di nullità, l’avviso di accertamento deve essere emanato previa richiesta di chiarimenti al contribuente e deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fornite da quest’ultimo; pertanto, concorrendo detta richiesta alla valutazione del fine elusivo dell’operazione, non possono considerarsi equipollenti alla stessa, l’attività svolta dai verbalizzanti e le eventuali dichiarazioni del contribuente in sede di verifica fiscale.