Con sentenza del 16 gennaio 2012, la Commissione Tributaria Regionale di Milano affronta i limiti oggettivi dell’obbligo di invio della richiesta di chiarimenti a pena di nullità dell’avviso di accertamento ex art. 37 bis, comma 4, D.P.R. 600/73.
Tale norma prevede appunto che l’Amministrazione finanziaria debba inviare al contribuente una richiesta di chiarimenti indicando i motivi per cui l’operazione contestata è considerata elusiva ai sensi dei commi 1 e 2, i quali prevedono che “1. Sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. 2. L’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all’amministrazione.”.
In tal caso il contribuente ha sessanta giorni per fornire i suoi chiarimenti per iscritto e, se tali chiarimenti non sono sufficienti l’Ufficio emette l’atto di accertamento, contestando, in detto atto, i chiarimenti forniti dal contribuente.
Il mancato invio della richiesta di chiarimenti è espressamente sanzionata con la nullità dell’atto.
Sul punto la Commissione Tributaria Regionale di Milano, nel definire i limiti oggettivi di tale norma, ha ritenuto di allinearsi a quell’orientamento di merito (cfr. sent. n. 54 Comm. Trib. Prov. Milano, sez. XLII, del 21/2/2011) secondo cui l’operatività della garanzia prescritta dall’art. 37 bis comma 4 del D.P.R. 600/73 vada riconosciuta ad ogni tipologia di accertamento antielusivo, ivi compreso il c.d. abuso del diritto.